Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario · 30 pagine

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Art. 35 cpv. 2 lett. dbis

L’articolo 35 capoverso 2 LAMal menziona i fornitori di prestazioni che sono autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie. In futuro gli infermieri saranno menzionati esplicitamente alla lettera dbis, questo per le prestazioni riguardanti la valutazione, i consigli e il coordinamento di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a OPre nonché per le cure di base di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre, che gli infermieri possono dispensare senza prescrizione o indicazione medica. Le cure mediche di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b saranno dispensate anche in futuro dagli infermieri previa prescrizione o indicazione medica. Coerentemente, in tali casi gli infermieri rientrano nell’articolo 35 capoverso 2 lettera e LAMal. Occorre presupporre che, come finora, una parte degli infermieri eserciti in nome e per conto proprio, ma che la maggioranza tuttavia lavori negli ospedali o nelle organizzazioni di cura e aiuto a domicilio.

A livello di ordinanza si disciplina il titolo di formazione che gli infermieri devono possedere per poter esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La disposizione è stata decisa nel 1995 e adeguata solo una volta alle nuove competenze della Confederazione. Dall’entrata in vigore della LAMal diversi punti essenziali del sistema formativo nel settore sanitario sono stati modificati (cfr. allegati 1 e 2) e nuovi cicli di formazione sono stati istituiti, soprattutto a livello di scuole universitarie professionali. In rapporto con l’assegnazione di nuove competenze agli infermieri si dovrà chiarire a livello di ordinanza quali diplomi costituiscono il requisito per poter dispensare le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sia nel caso di cure dirette, sia nel caso di cure previa prescrizione o indicazione medica.

Art. 40a Infermieri

Una minoranza (Bortoluzzi, de Courten, Parmelin) chiede che gli infermieri esercitanti in nome e per conto proprio senza prescrizione medica non abbiano il diritto al rimborso delle loro prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Per autorizzare gli infermieri a esercitare direttamente a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve vigere la libertà di contrarre. Per questo motivo il capoverso 2 prevede la necessità di stipulare un contratto di autorizzazione con uno o più assicuratori. È attribuita al Consiglio federale la competenza di definire i dettagli.

Art. 55a

Con la decisione del 21 giugno 2013 delle Camere federali di modificare la LAMal è stata reintrodotta la limitazione dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione malattie. La disposizione è entrata in vigore il 1° luglio 2013 e vige fino al 30 giugno 2016. Vale per i medici, fatta eccezione per coloro che hanno esercitato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Con la proposta di nuova regolamentazione della gestione strategica del settore ambulatoriale i Cantoni devono avere la possibilità, ma non l’obbligo, di disciplinare l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione malattie. A tal fine si baseranno su criteri di qualità. Questa regolamentazione potrà riguardare tutti i fornitori di prestazioni, non unicamente i medici, e dovrà tenere conto anche dell’attività degli ospedali nel settore ambulatoriale. Con l’articolo 55a capoverso 1 lettere c e d