Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario · 30 pagine

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sanitarie soddisfino le condizioni necessarie, il Consiglio federale, sulla base del nuovo sistema formativo, deve definire i certificati di capacità o i titoli di scuola specializzata o di scuola universitaria professionale necessari per poter fornire prestazioni per la valutazione e le cure di base senza prescrizione o indicazione medica, incluse quelle per le cure di base psichiatriche. L’articolo 49 OAMal dovrà essere debitamente adeguato.

Attualmente per tutte le cure a domicilio e in casa di cura è comunque necessaria una prescrizione o un’indicazione medica. Con la modifica di legge proposta si distinguerà tra le cure degli infermieri dispensate direttamente a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (valutazione, consigli e coordinamento nonché cure di base) e quelle dispensabili previa prescrizione o indicazione medica (cure mediche). L’articolo 7 OPre deve essere adeguato in maniera tale da risultare chiaro che il rimborso delle prestazioni di cui al capoverso 2 lettera b (cure mediche) continua ad essere subordinata a un mandato o a una prescrizione del medico. La competenza è delegata dal Consiglio federale al DFI.

Secondo l’articolo 56 LAMal il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l’interesse dell’assicurato e lo scopo della cura. L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie può rifiutare la rimunerazione per le prestazioni eccedenti questo limite. Sulla base di queste disposizioni gli assicuratori controllano l’economicità del fornitore di prestazioni. Ciò avviene secondo un metodo stabilito mediante contratto da assicuratori e fornitori di prestazioni (art. 56 cpv. 6 LAMal). Nel settore delle prestazioni mediche il controllo è sistematico. I partner tariffali hanno concordato che l’analisi della varianza finora impiegata debba continuare ad essere sviluppata congiuntamente da assicuratori e fornitori di prestazioni. Le spiegazioni di santésuisse sulla statistica dei fatturatori utilizzata nell’ambito del controllo delle fatture evidenziano come nel controllo dell’economicità confluiscano effettivamente i costi disposti dai medici per medicamenti e fisioterapia, ma non quelli per le cure a domicilio e in casa di cura34. L’imperativo di economicità è valido in generale anche per gli infermieri. Anche loro sono tenuti per legge a stabilire mediante contratto un metodo per controllare l’economicità. Attualmente il controllo dell’economicità da parte dell’assicuratore è disciplinato nei contratti amministrativi con le associazioni di fornitori di prestazioni (cfr. n. 2.4.5). A tal fine si prevedono solitamente visite di controllo degli assicuratori ai fornitori di prestazioni. Tuttavia anche il medico che firma il formulario per rilevare il bisogno di cure, esercita un controllo sulla classificazione del bisogno di cure. Se questo controllo venisse meno, rimarrebbe comunque il controllo svolto dagli assicuratori con le visite di controllo ai fornitori di prestazioni. Gli assicuratori conoscono i singoli pazienti e le loro storie soprattutto dai dossier. Per questo motivo hanno maggiori difficoltà nel riconoscere classificazioni false, soprattutto troppo elevate, rispetto al caso in cui sia il medico curante a dover firmare un formulario.

34 http://www.santesuisse.ch/user_content/editor/files/Onlineshop/erlaeuterungenstatistik_f.pdf