Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario · 30 pagine
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4 Commento ai singoli articoli
Art. 25 cpv. 2 lett. a
L’articolo 25 capoverso 2 lettera a della legge descrive le prestazioni che sono dispensate ambulatoriamente, in ospedale o in casa di cura nonché le cure dispensate in ospedale.
L’attuale disciplinamento della delimitazione delle cure dispensate in ospedale secondo l’articolo 25 capoverso 2 lettera a LAMal da quelle dispensate ambulatoriamente secondo l’articolo 25a LAMal consente un certo margine interpretativo, poiché la formulazione nell’articolo 25 capoverso 2 lettera a LAMal non esclude esplicitamente le cure dispensate ambulatoriamente. Con la formulazione proposta la delimitazione tra l’articolo 25 capoverso 2 lettera a LAMal e l’articolo 25a LAMal è chiara: l’articolo 25 capoverso 2 lettera a LAMal si riferisce solamente alle cure dispensate nell’ambito di una cura ospedaliera.
In futuro gli infermieri saranno menzionati esplicitamente nell’articolo 25 capoverso 2 lettera a in un nuovo numero 2bis, questo per le prestazioni riguardanti la valutazione, i consigli e il coordinamento di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a OPre nonché per le cure di base di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre, che non necessitano di prescrizione o mandato del medico. Anche in futuro le cure mediche di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b OPre saranno dispensate da infermieri previa prescrizione medica. Coerentemente in tali casi gli infermieri rientrano nell’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 3 LAMal.
Il fatto di menzionare esplicitamente gli infermieri nell’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 2bis LAMal non modifica nulla al fatto che dal punto di vista dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è l’ospedale il fornitore di prestazioni avente il diritto di fatturazione e che le cure sono remunerate nell’ambito degli importi forfettari secondo l’articolo 49 capoverso 1 LAMal.
Art. 25a cpv. 1 e 2
L’articolo 25a LAMal è stato deciso dalle Camere federali nell’ambito del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure30 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Contrariamente a quanto sancito in passato nell’articolo 25, ovvero che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assumeva anche i costi delle prestazioni ambulatoriali, a domicilio, in ospedale o in una casa di cura, da inizio 2011 l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta un contributo alle cure, in virtù dell’articolo 25a capoverso 1 LAMal. Il disciplinamento del finanziamento residuo compete ai Cantoni.
Per le cure mediche di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b OPre continuerà a essere necessaria la prescrizione o il mandato del medico. Per questo caso è stato ora formulato l’articolo 25a capoverso 1 lettera a LAMal.
30 RU 2009 3517