Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario · 30 pagine
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domicilio e organizzazioni quali gli studi medici le persone a cui è assegnata una prestazione sono responsabili di detta prestazione. La responsabilità civile è disciplinata dalle disposizioni di diritto civile o di diritto pubblico applicabili.
3 Nuova normativa proposta
3.1 Caratteristiche
La revisione di legge si propone in primo luogo di rivalutare lo statuto professionale degli infermieri. Occorre superare l’immagine ormai obsoleta di una professione assistenziale. È opportuno migliorare la percezione che si ha del personale infermieristico, con le sue competenze specifiche, e rafforzarne il ruolo in un’assistenza sanitaria incentrata sul paziente. Soprattutto nell’ambito delle cure di base devono poter lavorare in maniera più indipendente. Questa rivalutazione dello statuto professionale deve contribuire ad accrescere l’attrattiva delle professioni sanitarie, facilitare il reclutamento dei giovani, agevolare il reinserimento delle donne e favorire la permanenza in questo settore.
Il personale infermieristico deve pertanto figurare esplicitamente nell’elenco dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 LAMal e ottenere il giusto riconoscimento. In virtù dell’articolo 25a capoverso 3 LAMal e dell’articolo 33 capoverso 1bis LAMal in combinato disposto con l’articolo 33 capoverso 5 LAMal e con l’articolo 33 OAMal, nell’articolo 7 OPre il Consiglio federale e il DFI definiranno quali prestazioni potranno essere effettuate a titolo indipendente e senza prescrizione medica. Si tratterà di un «elenco positivo» di misure riguardanti la valutazione, i consigli e il coordinamento nonché di misure nell’ambito delle cure di base. Non sono invece previste modifiche nel settore delle cure mediche, che continuano a dover essere prescritte dal medico.
Il fatto che in futuro gli infermieri potranno effettuare determinate prestazioni senza prescrizione o indicazione medica si ripercuote in maniera diversificata, a seconda che gli infermieri siano occupati in un ospedale, in un’organizzazione di cura e aiuto a domicilio o in una casa di cura oppure esercitino in nome e per conto proprio:
- gli infermieri devono essere esplicitamente menzionati nell’articolo 25 capoverso 2 LAMal come fornitori di prestazioni dispensate in un ospedale. Ciò deve rafforzare la loro posizione in vista dell’organizzazione interna dell’ospedale e della ripartizione delle competenze. Il fatto che gli infermieri siano menzionati esplicitamente non cambia nulla al fatto che, dal punto di vista dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il fornitore di prestazioni avente il diritto di fatturazione continua a essere l’ospedale e le cure nell’ambito degli importi forfettari sono rimunerate secondo l’articolo 49 capoverso 1 LAMal.
- Se in seguito a un soggiorno ospedaliero si rivelano necessarie cure acute e transitorie, i medici e gli infermieri dovranno prescrivere queste cure congiuntamente (art. 25a cpv. 2 LAMal). Anche in questo settore occorre rafforzare la posizione degli infermieri e considerare meglio le loro conoscenze specifiche. Non cambia nulla per quanto concerne la rimunerazione delle cure (art. 25a cpv. 2 LAMal).