Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario · 30 pagine

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- Gli infermieri che sono impiegati in un’organizzazione di cura e aiuto a domicilio o in una casa di cura devono poter dispensare le cure definite dal Consiglio federale sulla base di una valutazione dei bisogni, ma senza prescrizione o indicazione medica (art. 25a cpv. 1 LAMal). Nella legge deve essere disciplinata una situazione che in molti casi è già realtà: finora le cure dovevano essere prescritte dal medico, ma di fatto in molti casi i medici approvavano il bisogno di cure rilevato dagli infermieri. I fornitori di prestazioni aventi il diritto di fatturazione rimangono le organizzazioni di cura e aiuto a domicilio o le case di cura.

- Gli infermieri esercitanti in nome e per conto proprio devono dispensare le cure definite dal Consiglio federale sulla base di una valutazione dei bisogni, ma senza prescrizione o indicazione medica e poter fatturare individualmente nei confronti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

È difficile valutare come questa nuova regolamentazione si ripercuoterà sulla quantità di prestazioni fornite. Come misura di accompagnamento il Consiglio federale deve pertanto ottenere la competenza di far dipendere da un bisogno l’autorizzazione degli infermieri a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L’articolo 55a LAMal, che disciplina la limitazione dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione malattie, deve essere debitamente completato.

Inoltre, con una nuova disposizione transitoria, entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica di legge il Consiglio federale dovrà presentare al Parlamento un rapporto sugli effetti, in particolare economici, della modifica di legge.

3.2 Proposte di minoranza

Una minoranza (Cassis, Bortoluzzi, de Courten, Moret, Stolz) chiede che le cure acute e transitorie rivelatesi necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero siano dispensate in base a una prescrizione medica previa consultazione degli infermieri competenti (art. 25a cpv. 2 LAMal). In futuro si dovrà prestare maggior considerazione alle conoscenze specifiche degli infermieri. Al contempo occorre tuttavia chiarire che la prescrizione di tali prestazioni rimane di competenza medica. La minoranza respinge pertanto l’articolo 33 capoverso 1bis lettera c, proposto dalla commissione, che attribuirebbe al Consiglio federale la competenza di designare le prestazioni che devono essere prescritte congiuntamente da medici e infermieri.

Una minoranza (Bortoluzzi, de Courten, Parmelin) chiede che per gli infermieri esercitanti per conto proprio e senza prescrizione medica si introduca la libertà di contrarre. In altri termini, abbandonando la normativa attuale, il diritto ad avere remunerate le prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie non varrà per tutti gli infermieri autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione malattie. Solo se riescono a concludere un contratto con uno o più assicuratori le loro prestazioni sono remunerate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 40a LAMal). Con questo strumento la minoranza intende impedire un aumento immotivato del volume delle cure dispensate ambulatoriamente. Intende infine cedere la gestione dell’offerta agli assicuratori malattie, diversamente dalla maggioranza della Commissione, che con la modifica dell’articolo 55a LAMal vuole affidare al Consiglio federale e ai Cantoni una competenza gestionale.