Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario · 30 pagine

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2.4.5 Rilevazione del bisogno di cure

L’articolo 8 OPre disciplina la prescrizione medica, il mandato medico e la valutazione dei bisogni. Il capoverso 1 stabilisce che la prescrizione o il mandato medico delle prestazioni degli infermieri o delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio siano definiti in base alla valutazione dei bisogni e del piano comune dei provvedimenti necessari. Se vi è un mandato medico, in caso di cure a domicilio il paziente può contattare un infermiere o un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio a sua scelta. L’infermiere valuta le prestazioni necessarie con il paziente e con il medico e definisce tipo, portata, momento, frequenza e durata degli impieghi. Nel caso dei pazienti assistiti in una casa di cura, è quest’ultima a occuparsi della valutazione.

I dettagli della valutazione sono fissati in contratti amministrativi degli assicuratori malattia con i fornitori di prestazioni per i settori case di cura, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e infermieri indipendenti. La procedura convenuta è solitamente concordata come segue.

 Deve esserci un mandato medico o una prescrizione medica.

 Un infermiere che soddisfa i requisiti definiti nel contratto amministrativo rileva il bisogno di cure. Utilizza un formulario sul quale le parti contraenti si sono accordate e che contiene tutte le indicazioni necessarie. Nei limiti imposti dalle direttive cantonali, il fornitore di prestazioni è solitamente libero di scegliere fra vari sistemi di rilevazione del bisogno di cure. Si possono utilizzare i sistemi PLAISIR, RAI/RUG o BESA.

 Il formulario di notifica del bisogno, debitamente compilato e firmato dal medico e dall’infermiere responsabile, è consegnato all’assicuratore.

2.4.6 Responsabilità del fornitore di prestazioni nei confronti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e responsabilità dell’infermiere per la propria prestazione

Come menzionato nell’introduzione, la LAMal distingue due «categorie» di fornitori di prestazioni: da un lato coloro che possono esercitare direttamente a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dall’altro le persone dispensanti cure per conto proprio previa prescrizione o indicazione medica.

Nei confronti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie tutti questi fornitori di prestazioni sono responsabili delle loro prestazioni. Ciò significa che sono responsabili della qualità delle cure dispensate. Le persone che lavorano sotto la responsabilità e la sorveglianza di un medico dispensano per contro prestazioni delegate (p. es. assistenti di studio medico, psicoterapeuti). Queste persone non figurano nella LAMal come fornitori. Le prestazioni sono fatturate nei confronti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dal medico delegante, cui spetta anche la responsabilità.

Allo stesso modo è l’ospedale, la casa di cura o l’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio a fungere da fornitore di prestazioni nei confronti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e non i medici e gli infermieri da questi impiegati. All’interno di ospedali, case di cura, organizzazioni di cure e d’aiuto a