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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine

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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF

d. in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.

Art. 23 cpv. 2 e 2bis

2 e 2bisAbrogati

Art. 24 cpv. 1, 2 e 4

1L'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 22 capoverso 1 corrisponde all'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la LAINF17.

2L'indennità giornaliera di cui all'articolo 22 capoverso 1 è ridotta se supera il reddito lavorativo determinante, inclusi gli assegni legali per i figli e per la formazione.

4Se fino al momento dell'integrazione l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo la LAINF, l'indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 24terAmmontare dell'indennità giornaliera durante la prima formazione

professionale

1Per gli assicurati che seguono una formazione professionale di base l'indennità giornaliera corrisponde al salario stabilito nel contratto di tirocinio. Il Consiglio federale può stabilire criteri relativi all'ammontare dell'indennità giornaliera, se il salario convenuto non corrisponde alla media cantonale usuale del settore.

2In assenza di un contratto di tirocinio, l'indennità giornaliera corrisponde al reddito medio, graduato in funzione dell'età, delle persone con una situazione formativa equivalente. Il Consiglio federale fissa l'ammontare dell'indennità.

3Per gli assicurati che hanno compiuto i 25 anni, l'indennità giornaliera corrisponde all'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS18.

Art. 24quaterVersamento dell'indennità giornaliera durante la prima formazione

professionale

1Durante la prima formazione professionale l'indennità giornaliera viene versata al datore di lavoro a condizione che questi versi all'assicurato un salario corrispondente. Il Consiglio federale definisce le modalità di versamento dell'indennità giornaliera nel caso in cui non vi sia un datore di lavoro.

2Se l'indennità giornaliera supera l'importo determinante secondo l'articolo 24ter capoverso 1, la differenza è versata all'assicurato.

17 RS 832.20