Progetto
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto
Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF
2
Il fornitore di provvedimenti sanitari deve fare usufruire l'ufficio AI di sconti diretti o indiretti che ha ottenuto:
a. da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato;
b. da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici.
3
Se il fornitore di provvedimenti sanitari disattende questo obbligo, l'ufficio AI può esigere la restituzione dello sconto.
Art. 27terFatturazione
1Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'ufficio AI una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della rimunerazione e l'economicità della prestazione. L'assicurato riceve una copia della fattura.
2Per le rimunerazioni tramite importi forfettari per singolo caso vanno indicate le basi di calcolo, in particolare le diagnosi e le procedure.
Art. 27quaterProtezione tariffale
I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall'autorità competente; non possono esigere rimunerazioni superiori per prestazioni previste dalla presente legge.
Art. 27quinquies
Ex art. 27bis
Art. 28 cpv. 2
2
Abrogato
Art. 28a, rubrica nonché cpv. 1 e 2
Valutazione del grado d'invalidità
1Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA20. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.
2
Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
20 RS 830.1