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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine

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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF

Art. 13 Provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite

1Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA11).

2I provvedimenti sanitari di cui al capoverso 1 sono concessi per la cura di malformazioni congenite, malattie genetiche nonché affezioni prenatali e perinatali che:

a. sono diagnosticate da un medico specialista;

b. sono invalidanti;

c. presentano una certa gravità;

d. richiedono un trattamento di lunga durata o complesso; e

e. sono curabili con i provvedimenti sanitari di cui all'articolo 14.

Art. 14 Estensione dei provvedimenti e presupposti per l'assunzione delle

spese per le prestazioni

1I provvedimenti sanitari comprendono:

a. le terapie e i relativi esami ambulatoriali o stazionari, nonché le cure in ospedale dispensate:

1. dal medico,

2. dal chiropratico,

3. da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico;

b. le cure mediche dispensate ambulatorialmente;

c. le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;

d. i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico;

e. la degenza in ospedale secondo lo standard della sezione comune;

f. la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti secondo la lettera c conformemente alla LAMal;

g. le spese di trasporto necessarie dal profilo medico.

1bisI provvedimenti sanitari devono essere efficaci, appropriati ed economici. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici.

1terL'assicurazione non assume le spese per i provvedimenti di logopedia.

2L'assicurato che non entra nella sezione comune, benché la cura possa esservi effettuata, ha diritto alla rifusione delle spese che l'assicurazione dovrebbe assumere se la cura fosse eseguita nella sezione comune.

11 RS 830.1