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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine

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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF

2Per un grado d'invalidità ai sensi dell'AI compreso tra il 50 e il 69 per cento (variante: 79 per cento), la percentuale corrisponde al grado d'invalidità.

3Per un grado d'invalidità ai sensi dell'AI uguale o superiore al 70 per cento (variante: 80 per cento), sussiste il diritto a una rendita intera.

4Per un grado d'invalidità ai sensi dell'AI inferiore al 50 per cento, si applicano le percentuali seguenti:

Grado d'invalidità Percentuale

49 % 47,5 %

48 % 45 %

47 % 42,5 %

46 % 40 %

45 % 37,5 %

44 % 35 %

43 % 32,5 %

42 % 30 %

41 % 27,5 %

40 % 25 %

Art. 24b Revisione della rendita d'invalidità

Una volta stabilita, una rendita d'invalidità viene aumentata, ridotta o soppressa solo se il grado d'invalidità subisce una variazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA31.

Disposizioni transitorie della modifica del … (Ulteriore sviluppo dell'AI)

a. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora compiuto 60 anni

1I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che a quella data non avevano ancora compiuto 60 anni, continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una variazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA32 o l'applicazione dell'articolo 24 capoverso 1 nella versione del 3 ottobre 200333 non comporterebbe un adeguamento della rendita.

31 RS 830.1

32 RS 830.1

33 RU 2004 1677