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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine

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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF

2Se l'assicurato cagiona un danno a terzi durante un provvedimento secondo l'articolo 14a o l'articolo 18a, l'impresa risponde del danno così come risponde del comportamento dei suoi lavoratori. ...

Art. 68sexiesAccordi di collaborazione

1Il Consiglio federale può concludere accordi di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro al fine di rafforzare l'integrazione e la reintegrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro primario nonché la loro permanenza nel medesimo. Può delegare al Dipartimento federale dell'interno la competenza di concludere accordi di collaborazione.

2Gli accordi di collaborazione stabiliscono i provvedimenti che le associazioni mantello e i loro membri eseguono per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1. L'assicurazione per l'invalidità può partecipare finanziariamente all'esecuzione dei provvedimenti.

Art. 68septiesIndennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione

A partire dalla 91aindennità giornaliera l'assicurazione per l'invalidità assume le spese per le indennità giornaliere, inclusi tutti i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per le persone di cui all'articolo 27 capoverso 5 della legge del 25 giugno 198225 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 68octiesLocali

1Compenswiss acquista, costruisce o vende, a carico del Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità, locali per gli organi d'esecuzione dell'assicurazione, se a lungo termine ne risultano risparmi per l'assicurazione per l'invalidità.

2Il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità trasferisce l'usufrutto di questi immobili agli uffici AI in questione.

3Il Consiglio federale disciplina l'iscrizione a bilancio degli immobili e le condizioni da adempiere per l'usufrutto. Può delegare all'Ufficio federale la competenza di incaricare il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità di acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d'esecuzione dell'assicurazione per l'invalidità.

Art. 74 cpv. 1 lett. d

1L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:

d. prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi.

25 RS 837.0