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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine

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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF

Art. 11 Copertura assicurativa nell'assicurazione contro gli infortuni

1Gli assicurati che partecipano a uno dei provvedimenti d'integrazione di cui agli articoli 14a–17 e 18a presso un'istituzione secondo l'articolo 27 o un'azienda e che beneficiano a titolo accessorio di un'indennità giornaliera secondo l'articolo 22 capoverso 1 o 22biscapoverso 6 sono assicurati obbligatoriamente conformemente alla LAINF10.

2(Modello A: premio aziendale) L'assicurazione per l'invalidità assume il premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali degli assicurati di cui al capoverso 1.

2(Modello B: premio unico) L'assicurazione per l'invalidità assume il premio netto e i premi supplementari per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali degli assicurati di cui al capoverso 1. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) conclude con ogni assicuratore infortuni una convenzione che fissa un premio unico per tutti gli assicurati di cui al capoverso 1 affiliati presso l'assicuratore in questione. In mancanza di una convenzione, il premio è fissato dal Consiglio federale.

3Gli assicurati sono affiliati presso l'assicuratore infortuni dell'istituzione o dell'azienda presso la quale il provvedimento viene eseguito.

4Per gli assicurati di cui al capoverso 1, l'ufficio AI stabilisce un guadagno assicurato ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 LAINF.

5Il Consiglio federale fissa le modalità per il calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 LAINF in funzione dell'indennità giornaliera percepita e disciplina la procedura.

Art. 12 Provvedimenti sanitari d'integrazione

1Sino all'età di 20 anni compiuti, gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari d'integrazione destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione nella scuola dell'obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete.

2Gli assicurati che al momento del compimento dei 20 anni partecipano a provvedimenti professionali secondo gli articoli 15–18c hanno diritto a provvedimenti sanitari d'integrazione destinati direttamente all'integrazione nella vita professionale sino alla fine dei provvedimenti professionali summenzionati, ma al massimo sino all'età di 25 anni compiuti.

3I provvedimenti sanitari d'integrazione devono essere atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di frequentare la scuola o seguire una formazione oppure la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità. Il diritto sussiste in particolare solo se il medico specialista curante emette una prognosi favorevole tenendo adeguatamente conto della gravità dell'infermità dell'assicurato.

10 RS 832.20