Progetto
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF
Art. 6a, rubrica e cpv. 2
Fornitura di informazioni
2I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 LAMal8, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella comunicazione sono tenuti a fornire, su richiesta, agli organi dell'assicurazione per l'invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. L'assicurato dev'essere informato dei contatti presi con queste persone e questi servizi.
Art. 7d cpv. 1 e 2 lett. g
1I provvedimenti d'intervento tempestivo hanno lo scopo di contribuire affinché:
a. i minorenni a partire da 13 anni compiuti con danni alla salute e i giovani adulti fino a 25 anni compiuti con danni alla salute siano sostenuti nell'accesso a una prima formazione professionale e nel loro ingresso nel mercato del lavoro;
b. gli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA9) possano mantenere il posto di lavoro attuale;
c. gli assicurati possano essere integrati in un nuovo posto all'interno della stessa azienda o altrove.
2Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:
g. consulenza e accompagnamento.
Art. 8 cpv. 3 lett. abis, atere b
3I provvedimenti d'integrazione sono:
abis. la consulenza e l'accompagnamento;
ater. i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale;
b. i provvedimenti professionali;
Art. 8a, rubrica nonché cpv. 2 e 4
Reintegrazione dei beneficiari di una rendita con un potenziale d'integrazione
2I provvedimenti di reintegrazione sono i provvedimenti di cui all'articolo 8 capoverso 3 lettere abis–d.
4Abrogato