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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine

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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF

Art. 6a, rubrica e cpv. 2

Fornitura di informazioni

2I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 LAMal8, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella comunicazione sono tenuti a fornire, su richiesta, agli organi dell'assicurazione per l'invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. L'assicurato dev'essere informato dei contatti presi con queste persone e questi servizi.

Art. 7d cpv. 1 e 2 lett. g

1I provvedimenti d'intervento tempestivo hanno lo scopo di contribuire affinché:

a. i minorenni a partire da 13 anni compiuti con danni alla salute e i giovani adulti fino a 25 anni compiuti con danni alla salute siano sostenuti nell'accesso a una prima formazione professionale e nel loro ingresso nel mercato del lavoro;

b. gli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA9) possano mantenere il posto di lavoro attuale;

c. gli assicurati possano essere integrati in un nuovo posto all'interno della stessa azienda o altrove.

2Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:

g. consulenza e accompagnamento.

Art. 8 cpv. 3 lett. abis, atere b

3I provvedimenti d'integrazione sono:

abis. la consulenza e l'accompagnamento;

ater. i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale;

b. i provvedimenti professionali;

Art. 8a, rubrica nonché cpv. 2 e 4

Reintegrazione dei beneficiari di una rendita con un potenziale d'integrazione

2I provvedimenti di reintegrazione sono i provvedimenti di cui all'articolo 8 capoverso 3 lettere abis–d.

4Abrogato

8 RS 832.10

9 RS 830.1