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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine

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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF

Art. 28b Determinazione dell'ammontare della rendita

1L'ammontare della rendita è determinato in percentuale di una rendita intera.

2Per un grado d'invalidità compreso tra il 50 e il 69 per cento (variante: 79 per cento) la percentuale corrisponde al grado d'invalidità.

3Per un grado d'invalidità uguale o superiore al 70 per cento (variante: 80 per cento) sussiste il diritto a una rendita intera.

4Per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento si applicano le percentuali seguenti:

Grado d'invalidità Percentuale

49 % 47,5 %

48 % 45 %

47 % 42,5 %

46 % 40 %

45 % 37,5 %

44 % 35 %

43 % 32,5 %

42 % 30 %

41 % 27,5 %

40 % 25 %

Art. 31 cpv. 1 e 38bis cpv. 3

Abrogati

Art. 42 cpv. 3, secondo periodo e 4, secondo periodo

3… Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido solo se ha diritto a una rendita. ...

4… Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato almeno una grande invalidità di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; è fatto salvo l'articolo 42bis capoverso 3.

Art. 54 cpv. 5

5I Cantoni possono delegare compiti previsti dal diritto federale a un ufficio AI cantonale. La delega sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno; essa può essere vincolata a condizioni e oneri.

Art. 54a Servizi medici regionali

1Gli uffici AI approntano servizi medici regionali (SMR) interdisciplinari. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo aver consultato i Cantoni.