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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine
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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF
Art. 75 Disposizioni comuni
Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall'articolo 74. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L'Ufficio federale disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio.
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 (NPC), cpv. 1 e 3
1Se, prima che siano trascorsi 25 anni dall'inizio del loro utilizzo, le costruzioni di cui all'articolo 73 del diritto anteriore sono distolte dallo scopo cui erano destinate o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, i contributi devono essere restituiti al Fondo di compensazione secondo l'articolo 79. Se i beneficiari dei contributi non possono comprovare l'inizio dell'utilizzo, il termine di 25 anni inizia a decorrere dall'ultimo pagamento di contributi.
3Abrogato
II
Disposizioni transitorie della modifica del... (Ulteriore sviluppo dell'AI)
a. Garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i
provvedimenti d'integrazione in corso
Le indennità giornaliere che al momento dell'entrata in vigore della presente
modifica sono versate in virtù degli articoli 22 capoverso 1bise 23 capoversi 2 e 2bis continuano a essere versate sino all'interruzione o alla conclusione del
provvedimento che le ha giustificate.
b. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora compiuto 60 anni
1I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che a quella data non avevano ancora compiuto 60 anni, continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una variazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA26 o non si situerebbe al di sopra o al di sotto dei valori di cui all'articolo 28 capoverso 2 LAI nella versione del 6 ottobre 200627.
2Continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una variazione del grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA, se l'applicazione dell'articolo 28b LAI comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d'invalidità.
26 RS 830.1
27 RU 2007 5129