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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine
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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF
3La decisione di concedere cure sanitarie ambulatoriali oppure stazionarie deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell'assicurato.
Art. 14terDesignazione delle prestazioni
1Il Consiglio federale può disciplinare l'inizio e la durata del diritto a singoli provvedimenti sanitari e designare le prestazioni le cui spese non sono assunte dall'assicurazione o lo sono soltanto a determinate condizioni.
2Esso determina in particolare:
a. le condizioni di cui all'articolo 12 capoverso 3 per i provvedimenti sanitari d'integrazione;
b. la natura e l'estensione delle prestazioni di cui al capoverso 3;
c. le infermità congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l'articolo 13;
d. i medicamenti per la cura delle infermità congenite secondo l'articolo 13, inclusi gli importi massimi, se questi non sono già indicati nell'elenco delle specialità di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera b LAMal12;
e. le prestazioni mediche di cura per le quali sono assunte le spese.
3Esso può prevedere che siano assunte le spese per provvedimenti sanitari d'integrazione di cui all'articolo 12 che non soddisfano le condizioni dell'articolo 14 capoverso 1bis, se questi provvedimenti sono necessari per l'integrazione.
4Può delegare al Dipartimento o all'Ufficio federale le competenze di cui ai capoversi 1–3.
Titolo prima dell'art. 14quater
IIbis. Consulenza e accompagnamento
Art. 14quater
1Gli assicurati e il loro datore di lavoro hanno diritto a consulenza e accompagnamento, se:
a. l'assicurato ha diritto a un provvedimento d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 lettera atero b; o
b. viene esaminato il diritto dell'assicurato a una rendita.
2Il diritto nasce al più presto nel momento in cui l'ufficio AI stabilisce che è indicato un provvedimento di reinserimento per preparare all'integrazione professionale, un provvedimento professionale o l'esame del diritto a una rendita.
3Gli assicurati per i quali è concluso l'ultimo provvedimento di cui al capoverso 1 lettera a e il loro datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento
12 RS 832.10