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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine
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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF
1Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l'accesso ai provvedimenti d'integrazione appropriati previsti dall'assicurazione per l'invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con:
b. le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA23;
1bisL'assicurazione per l'invalidità collabora con gli organi cantonali preposti al coordinamento del sostegno all'integrazione professionale dei giovani. Essa può partecipare anche al finanziamento di tali organi, se:
a. essi assistono giovani che presentano problematiche multiple; e
b. la collaborazione tra l'ufficio AI e tali organi come pure la partecipazione finanziaria dell'assicurazione per l'invalidità sono disciplinate in una convenzione.
1terNel caso di minorenni a partire da 13 anni compiuti e di giovani adulti fino a 25 anni compiuti che sono minacciati da un'invalidità e hanno inoltrato una richiesta di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità, gli uffici AI possono partecipare alle spese per i provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1, se è stata conclusa una convenzione con gli organi cantonali competenti di cui al capoverso 1 lettera d.
1quaterL'assicurazione per l'invalidità assume al massimo un terzo delle spese di cui al capoverso 1bisper ogni Cantone e delle spese di cui al capoverso 1terper ogni provvedimento. Il Consiglio federale può stabilire limiti massimi per i contributi e subordinarne il versamento ad altre condizioni o ad oneri. Può delegare all'Ufficio federale la competenza di stabilire i requisiti minimi per le convenzioni.
3L'obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d'esecuzione cantonali menzionati nel capoverso 1 lettere b–f e 1bis, purché una base legale formale li svincoli da questo obbligo ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI.
5Se emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un'istituzione o di un organo d'esecuzione cantonale di cui al capoverso 1 lettere b–f e 1bis, l'ufficio AI è tenuto a fornirne loro una copia.
Art. 68quinquies, rubrica nonché cpv. 1 e 2, primo periodo
Responsabilità per danni presso le imprese
1Se l'assicurato cagiona un danno all'impresa durante un provvedimento secondo l'articolo 14a o l'articolo 18a e l'impresa può far valere il diritto al risarcimento del danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO24, l'assicurazione per l'invalidità risponde del danno.
23 RS 961.01
24 RS 220