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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine
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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF
Art. 25 cpv. 1 lett. e, 2bise 4
1Sulle indennità giornaliere sono pagati contributi:
e. all'assicurazione contro gli infortuni per gli infortuni non professionali.
2bisL'assicurazione per l'invalidità versa il premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali alla competente assicurazione contro gli infortuni. Può detrarre dall'indennità giornaliera al massimo due terzi del premio.
4Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.
Art. 26 cpv. 1, 2 e 4
1L'assicurato può scegliere liberamente tra i medici, dentisti e farmacisti che possono esercitare la loro attività professionale secondo la legge del 23 giugno 200619 sulle professioni mediche sotto la propria responsabilità professionale oppure esercitano la loro attività professionale alle dipendenze dell'ente pubblico sotto la propria responsabilità professionale.
2 e 4Abrogati
Art. 27 Collaborazione e tariffe
1L'Ufficio federale ha la facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico, le associazioni professionali del settore sanitario, nonché gli stabilimenti e i laboratori che eseguono provvedimenti di accertamento o d'integrazione, al fine di disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell'assicurazione e stabilire le tariffe.
2Il Consiglio federale può stabilire principi affinché le tariffe siano calcolate secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate; può anche fissare norme relative all'adeguamento delle tariffe. Esso provvede al coordinamento con gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali.
3Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese d'integrazione assunte.
4Se le parti non riescono a trovare un accordo, il Consiglio federale stabilisce la struttura tariffale.
5Il Consiglio federale può adeguare la struttura tariffale se quest'ultima si rivela inadeguata e se le parti non si accordano su una sua revisione.
Art. 27bisEconomicità dei provvedimenti sanitari
1La rimunerazione può essere rifiutata per le prestazioni che eccedono il limite richiesto dall'interesse dell'assicurato e dallo scopo dei provvedimenti sanitari. L'ufficio AI può chiedere al fornitore di provvedimenti sanitari la restituzione di rimunerazioni ai sensi della presente legge ottenute indebitamente.
19 RS 811.11