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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine
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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF
2Sono parificati alla prima formazione professionale:
a. la formazione in una nuova professione per gli assicurati i quali, dopo l'invalidità, hanno intrapreso un'attività lucrativa inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata;
b. il perfezionamento nel settore professionale dell'assicurato o in un altro settore, per quanto sia idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare la capacità al guadagno. Il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all'articolo 74 è escluso. In casi fondati, definiti dall'Ufficio federale, è possibile derogare a tale principio;
c. la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto.
Art. 18abisFornitura di personale a prestito
1L'ufficio AI può rivolgersi a un prestatore di personale autorizzato conformemente alla legge del 6 ottobre 198914 sul collocamento (LC) al fine di agevolare l'accesso dell'assicurato al mercato del lavoro.
2Il prestatore di personale deve disporre di conoscenze specialistiche sul collocamento di persone con danni alla salute.
3L'assicurazione versa al prestatore di personale un'indennità per:
a. le prestazioni fornite nel quadro del mandato di fornitura di personale a prestito secondo il contratto di prestazioni;
b. le spese supplementari per i contributi alla previdenza professionale e per i premi per l'indennità giornaliera in caso di malattia dovute allo stato di salute dell'assicurato.
4Il Consiglio federale stabilisce le modalità di indennizzo e l'importo massimo dell'indennità.
Art. 22 Diritto
1Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera, se:
a. questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b. presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA15) almeno del 50 per cento.
2Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera, se:
a. beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b. partecipa a provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 12 o 14a che sono direttamente necessari per tale formazione.
14 RS 823.11
15 RS 830.1