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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine
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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF
1bisUna comunicazione per il rilevamento tempestivo può essere effettuata dalle o per le seguenti persone:
a. minorenni a partire da 13 anni compiuti e giovani adulti fino a 25 anni compiuti che
1. sono minacciati da un'invalidità,
2. non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa, e
3. sono sostenuti da uno degli organi cantonali di cui all'articolo 68bis capoversi 1bise 1ter;
b. persone incapaci al lavoro o minacciate da un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA).
2L'ufficio AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali, con le imprese di assicurazione assoggettate alla legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e con gli organi cantonali di cui all'articolo 68biscapoversi 1bise 1ter.
Art. 3b cpv. 2 lett. f, g e m, 3 e 4
2Sono legittimati a effettuare tale comunicazione:
f. le imprese di assicurazione assoggettate alla LSA6 che propongono un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o un'assicurazione pensioni;
g. l'assicuratore infortuni secondo l'articolo 58 della legge federale del 20 marzo 19817 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
m. gli organi cantonali di cui all'articolo 68biscapoversi 1bise 1ter.
3Le persone o istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b–m devono informare l'assicurato o il suo rappresentante legale prima di effettuare la comunicazione.
4Abrogato
Art. 3c cpv. 2
2Esso esamina la situazione personale dell'assicurato; tiene conto in particolare delle cause della ridotta capacità della persona di seguire una formazione o della sua incapacità a lavorare nonché delle ripercussioni di questa incapacità. Valuta se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d. Può invitare l'assicurato e, se necessario, il suo datore di lavoro a un colloquio di consulenza.