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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine

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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF

Allegato (cifra III) Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 200028 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 17 cpv. 1

1Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita:

a. varia di almeno cinque punti percentuali;

b. varia a tal punto che il diritto alla rendita si estingue; o

c. aumenta al 100 per cento.

Art. 32 cpv. 3

3Se, nello svolgimento delle loro funzioni, gli organi di un'assicurazione sociale, le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni vengono a sapere che un assicurato percepisce prestazioni indebite, possono informarne gli organi dell'assicurazione sociale interessata.

Art. 43 Abs. 1bis

1bisL'assicuratore determina la natura e l'entità dei necessari accertamenti.

Art. 44 Perizia

1Se, nel quadro di accertamenti medici, l'assicuratore ritiene necessaria una perizia, in base alle esigenze sceglie uno dei tipi seguenti:

a. perizia monodisciplinare;

b. perizia bisciplinare;

c. perizia pluridisciplinare.

2Se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di uno o più periti indipendenti, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare periti entro dieci giorni per i motivi di cui all'articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte.

3Insieme a questa comunicazione, l'assicuratore trasmette alla parte anche le domande rivolte al o ai periti e segnala la possibilità di inoltrare domande supplementari in

28 RS 830.1