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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine
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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF
Allegato (cifra III) Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 6 ottobre 200028 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Art. 17 cpv. 1
1Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita:
a. varia di almeno cinque punti percentuali;
b. varia a tal punto che il diritto alla rendita si estingue; o
c. aumenta al 100 per cento.
Art. 32 cpv. 3
3Se, nello svolgimento delle loro funzioni, gli organi di un'assicurazione sociale, le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni vengono a sapere che un assicurato percepisce prestazioni indebite, possono informarne gli organi dell'assicurazione sociale interessata.
Art. 43 Abs. 1bis
1bisL'assicuratore determina la natura e l'entità dei necessari accertamenti.
Art. 44 Perizia
1Se, nel quadro di accertamenti medici, l'assicuratore ritiene necessaria una perizia, in base alle esigenze sceglie uno dei tipi seguenti:
a. perizia monodisciplinare;
b. perizia bisciplinare;
c. perizia pluridisciplinare.
2Se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di uno o più periti indipendenti, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare periti entro dieci giorni per i motivi di cui all'articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte.
3Insieme a questa comunicazione, l'assicuratore trasmette alla parte anche le domande rivolte al o ai periti e segnala la possibilità di inoltrare domande supplementari in
28 RS 830.1