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Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 23 pagine
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Assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). LF
3L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera solo se:
a. a causa del suo danno alla salute non può esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b. a causa del suo danno alla salute la sua formazione dura notevolmente più a lungo del previsto.
4L'assicurato che frequenta una scuola di cultura generale o segue una formazione di base in una scuola professionale a tempo pieno non ha diritto a un'indennità giornaliera.
5I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abise 16 capoverso 2 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
Art. 22bisModalità
1L'indennità giornaliera consiste in un'indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.
2L'assicurato ha diritto a una prestazione per ogni figlio che non ha ancora compiuto 18 anni. Per i figli ancora in corso di formazione, il diritto sussiste fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l'assicurato ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l'educazione. L'assicurato non ha diritto a una prestazione per i figli per i quali sono già versati assegni legali per i figli o per la formazione.
3L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto di cui all'articolo 22 capoverso 2 nasce con l'inizio della formazione, anche se l'assicurato non ha ancora compiuto 18 anni.
4Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato alla rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS16 o in cui raggiunge l'età di pensionamento.
5Se un assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a.
6Se a causa dell'esecuzione di un provvedimento l'assicurato subisce una perdita di guadagno o la soppressione dell'indennità giornaliera di un'altra assicurazione, l'assicurazione gli versa un'indennità giornaliera oltre alla rendita.
7Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere:
a. per giorni singoli;
b. per i periodi d'accertamento e d'attesa;
c. per il lavoro a titolo di prova; e
16 RS 831.10