Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 18 pagine

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dalla Confederazione15. Tuttavia, la linea di credito bilaterale non ha potuto essere stipulata con il FMI a causa dell’incompatibilità tra la durata massima di sette anni prevista dalla LAMO e la durata di dieci anni prevista dal FMI.

Il credito quadro approvato mediante DAM nel 2013 sarà utilizzato non appena la linea di credito bilaterale a favore dell’Ucraina diventerà effettiva. Il Consiglio federale ha incaricato la BNS di concedere a questo Paese un credito di 200 milioni di USD. La Confederazione garantisce alla BNS il rimborso e la remunerazione tempestivi del mutuo. Il mutuo è parte di un’azione di aiuto largamente sostenuta dalla comunità internazionale per stabilizzare finanziariamente l’Ucraina. Esso è vincolato all’attuazione del programma del FMI e non può essere impiegato per il finanziamento delle spese militari.

b. Sviluppi riguardanti i Paesi più poveri

Sebbene la crisi finanziaria globale abbia avuto origine nei Paesi sviluppati, è stato subito chiaro che alcune economie emergenti così come i Paesi più poveri erano poco resistenti alle oscillazioni congiunturali e ai contagi. Inoltre, la crescente volatilità dei prezzi delle materie prime ha oscurato le prospettive economiche di alcuni dei Paesi più poveri. I progressi fatti da questi Paesi nella fase precedente alla crisi devono essere per quanto possibile preservati. La crisi ha accentuato notevolmente il loro fabbisogno di mezzi. Nel mese di luglio del 2009, i membri del FMI hanno quindi deciso di approvare alcune riforme a favore di questi Paesi. Le tre riforme più significative sono illustrate qui di seguito.

- Innanzitutto si è deciso di raddoppiare a 17 miliardi di USD entro il 2014 i mezzi dei mutui a disposizione per la concessione di crediti agevolati ai Paesi più poveri. Questa decisione è stata presa unitamente al raddoppio dei limiti massimi di prelievo, che ammontano ora al 100 per cento della quota annua e al 300 per cento della quota complessiva. A tal proposito la direzione del FMI ha chiesto alla Svizzera, oltre che ad altri Paesi donatori, un mutuo proporzionale al PRGT. In virtù degli articoli 3 e 6 capoverso 2 LAMO la BNS, su richiesta della Confederazione, ha quindi messo a disposizione del FMI un mutuo di 500 milioni di DSP a favore del PRGT. Questo importo equivale a una quota di finanziamento del 5 per cento. Il mutuo è stato concesso con una garanzia della Confederazione conformemente all’articolo 6 capoverso 3 LAMO. A tale scopo è stato stanziato un credito d’impegno di 950 milioni di franchi. Sulla base di una decisione presa dal Consiglio esecutivo del FMI, nell’autunno del 2014 il periodo di stanziamento del mutuo della BNS al PRGT è stato prorogato di altri cinque anni, ossia fino al 2020.

- In secondo luogo, nel 2009 gli strumenti a sostegno dei Paesi più poveri sono stati sostituiti da tre nuovi strumenti e riuniti sotto l’egida del Fondo fiduciario PRGT. Da allora la facilitazione creditizia ampliata (Extended Credit Facility) costituisce lo strumento principale del FMI per la concessione di crediti a medio termine ai Paesi più poveri con difficoltà a livello di bilancia dei pagamenti. Il 1° febbraio 2014 sono state definitivamente soppresse alcune facilitazioni creditizie precedenti, in particolare le facilitazioni ENDA e EPCA, i cui crediti erano stati integralmente restituiti. La maggior parte dei

15 Decreto federale dell’11.3.2013 concernente la concessione di un credito quadro per la continuazione dell’aiuto monetario internazionale (FF 2013 2477)