Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 18 pagine
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Dal 1975 in poi il Parlamento ha approvato altri decreti federali sulla cooperazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali. Tutti i decreti approvati limitavano a sette anni il termine per il rimborso dei mutui e degli impegni di garanzia, che potevano essere concessi sulla base dei relativi crediti quadro. La durata di sette anni è stata integrata nell’articolo 2 capoverso 3 della legge del 19 marzo 2004 sull’aiuto monetario (LAMO).
2.2.2 Adeguamento dell’articolo sul finanziamento per le partecipazioni conformemente all’articolo 3 LAMO
La prassi seguita in materia di aiuto monetario ai Paesi più poveri dall’entrata in vigore della LAMO, evidenzia una molteplicità di casi speciali che richiedono una formulazione più chiara dell’articolo 8 capoverso 2 della legge. Lo scopo è evitare inutili procedure. Inoltre, il rimando alla LFC deve essere adeguato alla versione riveduta della legge.
Ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LFC, un credito d’impegno dev’essere chiesto di norma qualora debbano essere contratti impegni finanziari la cui durata supera l’anno di preventivo. Le esperienze degli ultimi anni hanno messo in luce che non è ragionevole richiedere un credito d’impegno speciale per ogni partecipazione giusta l’articolo 3 LAMO. Per gli impegni contratti e onorati durante lo stesso anno non è necessario un credito d’impegno. Anche per i trasferimenti tra facilitazioni – ad esempio in caso di modifica degli statuti o riassetto delle facilitazioni, purché lo scopo rimanga invariato e non vi siano ripercussioni finanziarie per la Svizzera – la necessità del credito d’impegno deve essere verificata caso per caso. Gli impegni di durata superiore all’anno di preventivo continueranno anche in futuro ad essere sottoposti per approvazione al Parlamento nel quadro di un messaggio.
2.2.3 Partecipazione della BNS all’aiuto monetario a singoli Stati conformemente all’articolo 4 LAMO
Da quando la LAMO è entrata in vigore, non è mai stato fornito un aiuto monetario ai sensi dell’articolo 4. Tuttavia non sono esclusi aiuti monetari futuri a favore di singoli Paesi. Sono senz’altro possibili anche altri aiuti, in particolare a favore di Paesi del gruppo di voto o sotto forma di crediti di transizione nell’ambito di un programma del FMI.
Nell’articolo 6 LAMO sulla partecipazione della BNS manca una precisazione esplicita sul ruolo della BNS riguardo all’aiuto monetario a singoli Stati conformemente all’articolo 4 LAMO. L’esistenza di un margine interpretativo potrebbe spiegare in parte la reticenza nell’applicare l’articolo 4 LAMO. Con la modifica proposta, la partecipazione della BNS al finanziamento dell’aiuto monetario a un singolo Stato con cui la Svizzera collabora in modo particolarmente stretto secondo l’articolo 4 capoverso 1 LAMO o nell’ambito di azioni di sostegno a medio o a lungo termine coordinate a livello internazionale secondo l’articolo 4 capoverso 2 LAMO disporrebbe di una chiara base legale.
Per poter prevedere esplicitamente una partecipazione della BNS occorre inserire nell’articolo 6 LAMO un nuovo capoverso (cpv. 3), in virtù del quale il Consiglio