Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 18 pagine
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4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
L’esecuzione della LAMO incombe esclusivamente alla Confederazione e quindi non grava su Cantoni e Comuni.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
La LAMO si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 e sull’articolo 99 della Costituzione federale20.
5.2 Subordinazione al freno alle spese
In base all’articolo 159 capoverso 3 Cost. le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera federale. La revisione della LAMO in esame non comporta l’introduzione di nuove misure di sostegno. Essa è per contro intesa a perfezionare le basi legali esistenti e a consentire il proseguimento delle misure di aiuto monetario attualmente a disposizione. Per questa ragione non deve essere sottoposta al freno alle spese.
20 RS 101