Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 18 pagine

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dei Paesi in sviluppo. Il credito d’impegno è stato approvato dalle Camere federali con il decreto federale dell’11 marzo 199817 concernente la partecipazione della Svizzera al nuovo Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale. Secondo tale decreto, gli impegni potevano essere contratti fino al 31 dicembre 2010. Ulteriori contributi allo sdebitamento nel quadro dell’iniziativa HIPC per i Paesi in sviluppo più poveri e fortemente indebitati sono tuttora possibili, dato che alcuni Paesi, come lo Zimbabwe, il Sudan o la Somalia, hanno virtualmente ancora diritto a un prelievo. Se si tratta di piccoli importi, questi contributi dovrebbero essere approvati dalle Camere nel quadro del Preventivo o delle aggiunte, come, ad esempio, il contributo concesso ai Paesi asiatici dopo lo Tsunami del 2005. All’epoca, la Svizzera ha fornito un contributo di 2 milioni di USD, approvato dalle Camere nel quadro dell’aggiunta 2005.

2.2 La nuova normativa proposta

Le esperienze degli ultimi anni evidenziano che la LAMO deve essere opportunamente modificata e precisata. In particolare, a causa del limite di durata definito nell’articolo 2 capoverso 3 della legge, l’affidabilità dell’impegno della Svizzera in caso di crisi non è più garantita. La varietà dei contributi forniti a favore dei Paesi più poveri ha inoltre mostrato che l’attuale formulazione dell’articolo 8 capoverso 2 LAMO andrebbe ampliata. Tale modifica terrebbe conto della prassi invalsa negli ultimi anni e della varietà dei contributi concessi ai Paesi più poveri. Inoltre, per quanto riguarda l’aiuto monetario a singoli Stati, la partecipazione della BNS al finanziamento deve essere prevista in modo esplicito nella legge.

2.2.1 Adeguamento della durata massima dei mutui o degli impegni di garanzia

In relazione alla crisi finanziaria globale sono stati convenuti con crescente frequenza programmi con termini di prelievo e di rimborso più lunghi. Il FMI ha ritenuto necessario prevedere programmi più lunghi per i Paesi con estreme difficoltà nella bilancia dei pagamenti, al fine di consentire a questi Paesi di affrontare gravi problemi strutturali, attuando le indispensabili riforme. Il FMI ha pertanto deciso che anche in caso di programmi con termini di prelievo più lunghi i Paesi possono richiedere un accesso eccezionale alle sue risorse nell’ambito dell’agevolazione ampliata di credito («Extended Fund Facility; EFF»). In passato tale accesso era subordinato alla conclusione di un accordo di sostegno ordinario. L’EFF si distingue dall’accordo di sostegno nella maggior durata dei termini di prelievo (4 invece di 3 anni al massimo) e di rimborso (al massimo 10 invece di 5 anni). Questo strumento è stato introdotto nel 1974 per i Paesi che presentavano problemi strutturali a lungo termine. Prima della crisi finanziaria ed economica mondiale è stato utilizzato di rado. La natura strutturale più radicata delle difficoltà manifestate dalla bilancia dei pagamenti dei vari Paesi durante la crisi del debito pubblico nella zona euro ha determinato una modifica della prassi. Il primo Paese ad aver ricevuto un’EFF con

17 FF 1998 I 1065