Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 18 pagine

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b. Partecipazioni speciali nell’ambito del Fondo monetario internazionale (art. 3 LAMO)

Per i contributi a favore di Stati a basso reddito, la LAMO prevede la possibilità per la Svizzera di partecipare a fondi speciali e ad altri strumenti del FMI. Attualmente il FMI garantisce ai Paesi più poveri un aiuto monetario mediante due fondi fiduciari. Il Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e per la crescita (Poverty Reduction and Growth Trust; PRGT) permette al FMI di concedere crediti agevolati ai Paesi più poveri, mentre il Fondo fiduciario per le catastrofi (Catastrophe Containment and Relief Trust; CCR Trust) prevede una diminuzione degli imminenti rimborsi al FMI per i Paesi colpiti da catastrofi o epidemie. Per quanto riguarda i contributi ai Paesi più poveri nel quadro della LAMO, occorre essenzialmente distinguere tra mutui e contributi a fondo perso:

- la Svizzera concede mutui a lungo termine per il finanziamento della quota di capitale del Fondo fiduciario PRGT del FMI. Questi mutui servono a garantire sufficienti capacità per la concessione di crediti da parte del FMI ai Paesi più poveri. Conformemente all’articolo 6 capoverso 2 LAMO, il Consiglio federale può altresì chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui. In base al capoverso 3 dello stesso articolo, la Confederazione garantisce alla BNS l’esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest’ultima;

- la Svizzera fornisce contributi a fondo perso soprattutto per il sovvenzionamento degli interessi dei crediti concessi dal FMI ai Paesi più poveri. Sinora si è trattato di contributi al conto interessi del Fondo fiduciario PRGT e al condono del debito dei Paesi in questione. Tali contributi sono prestati dalla Confederazione.

c. Aiuto monetario a singoli Stati (art. 4 LAMO)

L’articolo 4 LAMO prevede due casi di aiuto monetario a singoli Stati. Da un lato, la Confederazione può accordare un aiuto monetario a breve o a medio termine a un singolo Stato che collabora in modo particolarmente stretto con la Svizzera. Tra questi Stati rientrano in particolare quelli appartenenti allo stesso gruppo di voto della Svizzera all’interno del FMI. Dall’altro, la Confederazione può accordare a un singolo Stato un aiuto monetario anche nell’ambito di azioni di sostegno a medio o a lungo termine coordinate a livello internazionale. L’articolo precisa inoltre che in questi casi l’aiuto monetario è accordato in primo luogo a Stati con reddito medio o basso costretti a procedere ad aggiustamenti strutturali o di economia esterna.

d. Finanziamento (art. 8 LAMO)

Il finanziamento dei mutui, degli impegni di garanzia e dei contributi a fondo perso nel quadro della cooperazione monetaria bilaterale e multilaterale secondo l’articolo 2 e 4 LAMO (lett. a e c) è disciplinato dall’articolo 8 capoverso 1 LAMO, che prevede lo stanziamento di un credito quadro. Nel 2004, sotto il regime del decreto federale del 18 marzo 20049 sull’aiuto monetario internazionale (DAM), è stato concesso un credito quadro di 2,5 miliardi di franchi, prorogato in seguito di cinque anni nel 200910. Con il DAM dell’11 marzo 201311 il credito quadro è stato

9 Decreto federale del 18.3.2001 sull’aiuto monetario internazionale (FF 2004 4409)

10 Proroga del 27.5.2009 del decreto federale sull’aiuto monetario internazionale (FF 2009 4169)