Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Anche la Svizzera aveva prospettato al FMI una linea di credito bilaterale della BNS fino a 10 miliardi di USD, garantita dalla Confederazione e con durata massima di due anni. Il relativo decreto sull’aiuto speciale al FMI13 per un credito quadro di 12,5 miliardi di franchi è stato presentato al Parlamento sulla base dell’articolo 2 capoverso 1 LAMO. Tuttavia, a seguito di un dibattito d’entrata in materia in Consiglio nazionale più lungo del previsto, il progetto è stato approvato dalle Camere federali il 1° marzo 2011, contestualmente al decreto federale14 che approva l’adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale. Per questo motivo la linea di credito bilaterale non è stata attivata.
Riquadro 1: cooperazione monetaria in seno al FMI
La cooperazione monetaria internazionale poggia fondamentalmente sulle facilitazioni creditizie e sulle risorse del FMI, la cui missione consiste nel garantire la stabilità del sistema finanziario internazionale.
Le risorse del FMI si compongono anzitutto delle quote dei suoi Stati membri. Il totale delle quote ammonta a 238,4 miliardi di DSP (ca. 329 mia. di fr.). L’attuazione della riforma delle quote e della governance del FMI, adottata nel 2010 ma non ancora ratificata, comporterà il raddoppio del totale delle quote (476,8 mia. di DSP, ca. 658 mia. di fr.). La quota attuale della Svizzera, pari a 3,5 miliardi di DSP, salirà a 5,8 miliardi di DSP (ca. 8 mia. di fr.).
Nel caso di una crisi acuta, il FMI può ricorrere ai Nuovi accordi di credito (NAC), se una maggioranza dell’85 per cento dei 36 membri che partecipano a questo insieme di accordi vi acconsente. Nel 2011, per rispondere all’inasprimento della crisi finanziaria ed economica, i NAC sono stati riveduti e, nel 2010, estesi da 34 miliardi di DSP a circa 370 miliardi di DSP (ca. 511 mia. di fr.). Nel contempo, per migliorarne l’efficacia come strumento di prevenzione e di gestione delle crisi, l’attivazione caso per caso dei mutui («loan by loan») prevista dai NAC iniziali è stata sostituita dalla definizione di periodi di attivazione generale di sei mesi al massimo, votati dagli Stati membri degli stessi accordi. La Svizzera partecipa ai NAC con un importo massimo di circa 11 milioni di DSP. Dalla loro entrata in vigore, i NAC estesi sono stati attivati dieci volte, l’ultima delle quali il 1° ottobre 2015 per una durata di sei mesi. Il raddoppio del totale delle quote previsto dalle riforme del 2010 sarà compensato con una conseguente riduzione delle risorse messe a disposizione mediante i NAC.
Nel 2012, a causa delle gravi incertezze che pesavano sulla stabilità del sistema finanziario, si è deciso di aumentare le risorse del FMI, a titolo straordinario e per una durata limitata, attraverso linee di credito bilaterali. Questa terza fonte di risorse può mettere a disposizione ulteriori 288 miliardi di DSP (ca. 397 mia. di fr.). Le linee di credito bilaterali si estingueranno al più tardi nel 2018. Finora non è stato necessario attivarle. Il FMI ha rinunciato a stipulare una linea bilaterale di credito con la Svizzera.
13 FF 2011 2671
14 RS 941.16