Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 18 pagine
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tare alle Camere federali una richiesta di credito che preveda la concessione del mutuo da parte della BNS (con garanzia della Confederazione). Diversamente, il Consiglio federale può sottoporre al Parlamento una richiesta di credito che preveda il finanziamento del contributo svizzero con risorse della Confederazione.
Il nuovo capoverso 3 chiarisce le condizioni della partecipazione della BNS all’aiuto monetario a favore di singoli Stati ai sensi dell’articolo 4. Il Consiglio federale può chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui o impegni di garanzia. In quanto organo d’esecuzione della Confederazione, la BNS soddisferà in linea di massima simili richieste, garantendo il finanziamento dell’aiuto monetario. Se per sufficienti motivi dovesse rifiutarsi di assumere il finanziamento, in particolare perché la sua partecipazione si troverebbe in contraddizione con interessi importanti della banca stessa, la BNS potrà in via eccezionale respingere la proposta. In caso di rifiuto, la Confederazione potrà fornire l’aiuto monetario ai sensi dell’articolo 4 senza la partecipazione della BNS.
Il capoverso 4 (attuale cpv. 3) circoscrive la garanzia concessa dalla Confederazione per tutte le forme di partecipazione della BNS. La Confederazione garantisce non solo il rimborso o la garanzia del prestito, ma anche gli altri oneri sostenuti dalla BNS in diretto rapporto con l’esecuzione tempestiva degli accordi da essa conclusi.
Art. 8 cpv. 2
Ogni partecipazione basata sull’articolo 3 sottostà all’articolo 21 LFC, in virtù del quale per contrarre impegni finanziari la cui durata supera l’anno di preventivo dev’essere chiesto di norma un credito d’impegno. Per i crediti più consistenti o importi concessi ai Paesi più poveri nell’ambito di nuove iniziative multilaterali, tale richiesta viene presentata nell’ambito di un messaggio speciale; quanto ai crediti minori il Consiglio federale può chiedere di autorizzare il credito d’impegno in sede di Preventivo o di aggiunta. Tutti i crediti o gli impegni di garanzia della Confederazione ai sensi dell’articolo 3 devono quindi essere approvati dal Parlamento mediante decreto federale semplice.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1 Ripercussioni finanziarie
La revisione della legge non ha sostanzialmente ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Gli affari che devono essere trattati conformemente agli articoli 2 e 4 LAMO comportano un aggravio per il bilancio dello Stato soltanto se i crediti non vengono rimborsati o onorati, una circostanza che finora non si è mai verificata. Per le partecipazioni ai sensi dell’articolo 3 viene chiesto di norma un credito d’impegno.
4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Dato che questo avamprogetto prevede soltanto un adeguamento e una precisazione di basi legali già vigenti, la sua attuazione non avrà ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.