Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 18 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Con il presente avamprogetto il Consiglio federale chiede una revisione della legge del 19 marzo 20041 sull’aiuto monetario internazionale (LAMO). La revisione proposta tiene conto dei mutamenti intervenuti nell’economia mondiale e nel sistema finanziario internazionale dall’entrata in vigore della LAMO.
In quanto economia fortemente integrata nel sistema finanziario e monetario internazionale, la Svizzera partecipa da decenni ai provvedimenti a favore della stabilità di questo sistema. Sulla scia della crisi finanziaria globale e della crisi del debito nella zona euro, negli ultimi anni questi aiuti sono stati sollecitati talvolta anche in misura straordinaria.
Con la revisione della LAMO si intende garantire che questo elemento centrale dello strumentario di politica monetaria della Svizzera possa corrispondere anche in futuro, nelle situazioni di crisi straordinarie, alle esigenze del contesto internazionale.
1.1 Principi della cooperazione monetaria
La Svizzera partecipa già da tempo ad azioni di aiuto internazionali. Negli anni del dopoguerra ha aderito a intervalli regolari, talvolta con importi ingenti, a provvedimenti d’aiuto monetario bilaterali o multilaterali2. Prima di aderire al Fondo monetario internazionale (FMI) nel 1992, il nostro Paese si era già impegnato nell’ambito di questa istituzione, in particolare nel 1964 con la partecipazione agli Accordi generali di credito (AGC). Inoltre, dal 1988 la Svizzera contribuisce alle facilitazioni creditizie concesse dal FMI ai Paesi più poveri.
Nell’ambito della cooperazione monetaria occorre generalmente distinguere tra la quota versata come contributo alle risorse ordinarie del FMI, gli Accordi generali di credito (AGC) e i Nuovi accordi di credito (NAC) quali capacità di credito supplementari del FMI, l’aiuto monetario ai sensi della LAMO e i provvedimenti in materia di cooperazione monetaria internazionale ai sensi dell’articolo 10 della legge del 3 ottobre 20033 sulla Banca nazionale (LBN).
La quota fornita al FMI è disciplinata dalla legge federale del 4 ottobre 19914 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods. Con l’adesione al FMI, nel 1992, la Svizzera ha ottenuto i diritti di voto risultanti dalla sua quota e quindi la possibilità di rafforzare la propria influenza nelle questioni monetarie e finanziarie internazionali e di partecipare alla definizione delle attività del Fondo. I pagamenti connessi alla quota sono erogati dalla BNS senza la garanzia
1 RS 941.13
2Nel 1961, ad esempio, la Svizzera ha partecipato con un importo di 1565 mio. di fr. all’azione di sostegno coordinata a livello multilaterale a favore della lira sterlina. Tenuto conto dell’inflazione, tale importo corrisponde a circa 5,5 mia. di fr. attuali.