Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 18 pagine

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2.4 Coordinamento tra compiti e finanze

La revisione della legge è necessaria affinché la Svizzera possa continuare a partecipare in modo efficace ad azioni di aiuto monetario, in particolare nel quadro del FMI, in caso di perturbazioni del sistema monetario internazionale. Altri adeguamenti e precisazioni mirano a contenere il più possibile l’onere amministrativo.

2.5 Attuazione

Il DFF, d’intesa con la BNS, è responsabile dell’attuazione. Nel quadro del rapporto sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali viene presentato un rendiconto annuo delle attività d’aiuto monetario della Svizzera.

3 Commento ai singoli articoli

Qui di seguito sono commentate le singole modifiche proposte alle disposizioni della LAMO.

Art. 2

Il vigente capoverso 2 vieta di vincolare le prestazioni finanziarie all’acquisto di beni o servizi svizzeri. La disposizione era intesa a tenere distinto l’aiuto monetario dagli strumenti di promozione delle esportazioni, ma nella prassi tale delimitazione si è rivelata inutile. D’ora in poi si rinuncerà pertanto a questa precisazione.

La durata massima dei mutui o degli impegni di garanzia, prevista al capoverso 2 (finora cpv. 3), aumenterà a dieci anni. Eventuali deroghe dovrebbero essere motivate, ad esempio con una maggiore durata prevista dagli strumenti del FMI. Per durata si intende il termine di rimborso degli importi effettivamente dovuti, che deve essere distinto dalla durata dell’impegno e dalla durata del prelievo di un credito o una linea di credito. La durata dell’impegno si riferisce alla durata del credito quadro stanziato dalle Camere federali mediante decreto relativo all’aiuto monetario, mentre la durata del prelievo designa il periodo durante il quale un Paese ha il diritto di ricevere pagamenti direttamente dalla Svizzera o per il tramite di istituzioni quali il FMI. Nell’ambito dell’aiuto monetario concesso nel quadro di un programma del FMI, la durata del prelievo corrisponde generalmente alla durata del programma concordato. La durata del mutuo o dell’impegno di garanzia inizia a decorrere soltanto nel momento in cui un Paese riceve o richiede un importo o una tranche.

Art. 6

L’articolo 6 è stato modificato come segue. Il capoverso 1 è stato adeguato a livello redazionale, senza una ripercussione materiale sull’applicazione della legge. L’articolo contiene un nuovo capoverso (cpv. 3), di conseguenza i capoversi esistenti sono stati rinumerati. Inoltre, la modifica è stata colta come opportunità per effettuare precisazioni, esplicitando i nessi a capoversi esistenti.

Il capoverso 2 abilita la BNS a procedere, su richiesta del Consiglio federale, alla concessione di mutui a fondi speciali e altre istituzioni del FMI. La BNS può accettare o rifiutare la richiesta. Se dà il proprio assenso, il Consiglio federale può presen-