Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 18 pagine

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a livello internazionale. La Svizzera ha partecipato, ad esempio, ad azioni di aiuto a favore della Corea (1997; 431 mio. di fr.) e del Brasile (dicembre 1998; 345 mio. di fr.). Il decreto sull’aiuto monetario ha pure permesso di concedere un credito per la bilancia dei pagamenti della Bulgaria. In virtù di questo decreto, nel dicembre del 2000 è stato concesso un credito di transizione di 110 milioni di franchi a favore dell’ex Repubblica federale di Jugoslavia (ora Serbia e Montenegro). Nel marzo 2001, la Svizzera ha concesso al Tagikistan un credito di transizione di circa 105 milioni di franchi della durata di due settimane, grazie al quale questo Paese membro del gruppo di voto della Svizzera ha potuto assicurarsi un aiuto finanziario da parte dell’UE a condizioni più vantaggiose. Infine, nell’ottobre del 2001, la Svizzera ha concesso alla Repubblica federale di Jugoslavia un nuovo credito di transizione di 350 milioni di franchi, che ha reso possibile la concessione di aiuti finanziari da parte dell’UE.

La BNS può partecipare ad azioni di cooperazione monetaria senza la partecipazione della Confederazione. Secondo l’articolo 10 LBN, la BNS può avere relazioni con banche centrali estere e con organizzazioni internazionali ed effettuare con esse tutti i tipi di operazioni bancarie, comprese l’assunzione e la concessione di crediti in franchi svizzeri, in valute estere o in mezzi di pagamento internazionali. Questi provvedimenti della BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale comprendono in particolare gli swap su valute. Dal 2007, ad esempio, esiste un accordo sugli swap conclusi con la Banca centrale americana per l’approvvigionamento di liquidità in USD del mercato interbancario svizzero. Gli accordi sugli swap, inizialmente di durata limitata, sono stati prorogati in un primo momento e quindi, nel mese di ottobre del 2013, convertiti in accordi a tempo indeterminato. Sebbene l’accordo sugli swap con gli Stati Uniti sia stato invocato per l’ultima volta nel gennaio 2012, nel quadro della crisi finanziaria ha rivestito un ruolo importante, consentendo agli istituti finanziari in Svizzera di coprire il loro fabbisogno di USD. La BNS dispone attualmente di accordi sugli swap anche con le Banche centrali di Belgio, Polonia e Cina.

1.2 La legge del 19 marzo 2004 sull’aiuto monetario

Dal 2004 la legge sull’aiuto monetario (LAMO) fornisce un’ampia base legale per le azioni di aiuto monetario della Svizzera. L’aiuto monetario permette alla Svizzera di adoperarsi, al di là dei suoi impegni ordinari di Stato membro del FMI, a favore di un sistema monetario e finanziario internazionale stabile. Con la LAMO è stata inoltre creata una base legale specifica per la partecipazione della Svizzera ai fondi speciali del FMI a favore dei Paesi a basso reddito. La vigente legge prevede tre categorie principali di aiuto monetario:

a. Aiuto monetario in caso di perturbazione del sistema monetario internazio-

nale (art. 2 LAMO)

In aggiunta ai contributi forniti dalla Svizzera nell’ambito delle quote e degli AGC e NAC, la Svizzera può partecipare ad azioni di aiuto multilaterali intese a prevenire o a eliminare gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale. Nel quadro di un’azione coordinata a livello internazionale, il nostro Paese può dunque fornire un aiuto finanziario in caso di crisi che mettono in pericolo il sistema. La durata massima dei pagamenti effettuati è attualmente di sette anni.