Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 18 pagine
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accesso eccezionale è stato l’Irlanda, seguita poi dalla Grecia (2012), da Cipro (2013) e dall’Ucraina (2015).
L’intensificata sollecitazione delle proprie risorse attraverso programmi con termini di rimborso fino a dieci anni ha indotto il FMI a chiedere agli Stati membri mezzi supplementari con scadenze più lunghe per far fronte ai casi di crisi. Per l’aumento a tempo determinato delle risorse del FMI attraverso linee di credito bilaterali, deciso nell’aprile 2012, nei contratti di credito tra i Paesi donatori e il FMI è stata prevista una durata di almeno dieci anni. Poiché l’articolo 2 capoverso 3 LAMO prevede una durata massima di sette anni per i mutui o gli impegni di garanzia, la Svizzera non ha potuto fornire il proprio contributo bilaterale di 10 miliardi di USD, il cui stanziamento era stato previsto nel 2012. Sinora, 35 Paesi hanno già stipulato linee di credito bilaterali con il FMI.
Nonostante il placarsi della crisi, alcuni Paesi rimangono tuttora confrontati con problemi strutturali generalizzati, che possono essere fronteggiati solo con una salda volontà di riforma sul lungo periodo. È dunque probabile che il FMI continui a consentire con crescente frequenza programmi di lunga durata. Non si può nemmeno escludere che i termini di rimborso dei crediti vengano ulteriormente estesi.
Per garantire che in caso di crisi future la Svizzera possa ancora partecipare in modo affidabile ad azioni di aiuto monetario, è necessario adeguare la durata dei mutui e degli impegni di garanzia definita dall’articolo 2 LAMO. Anche in passato l’aiuto monetario della Svizzera è stato impostato in modo relativamente fedele alla corrente prassi del FMI in materia di concessione di crediti (cfr. riquadro 2). Data l’emergente tendenza a garantire termini di rimborso più lunghi, il progetto di modifica di legge prevede un’estensione della durata massima dei mutui e degli impegni di garanzia a dieci anni. Al tempo stesso deve essere prevista la possibilità di concedere deroghe per gli strumenti, in particolare quelli del FMI, che richiedono tempi più lunghi.
Riquadro 2: evoluzione storica della durata degli aiuti monetari concessi dalla Svizzera
Con la sua prima collaborazione a provvedimenti monetari internazionali nell’ambito del FMI nel 1963, la Svizzera ha partecipato agli Accordi generali di credito (AGC) mediante un accordo di associazione. All’epoca il termine per il rimborso dei mutui concessi dalla Svizzera era di cinque anni. Il messaggio di allora del Consiglio federale indica chiaramente che la durata massima di cinque anni corrispondeva alla prassi di allora del FMI18.
Nel 1974, con la creazione del meccanismo di credito petrolifero, la prassi del FMI è cambiata. Questo meccanismo era stato introdotto per consentire agli Stati produttori di petrolio e ad altri Stati industrializzati senza difficoltà nella bilancia dei pagamenti di stanziare fondi e crediti a favore di Stati con grandi disavanzi petroliferi. Il termine per il rimborso di questi crediti andava dai tre ai sette anni. Per tale ragione, nel decreto del 20 marzo 197519 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali, le Camere federali hanno esteso a sette anni la durata massima dei loro crediti monetari.
18 BBl 1963 I 349, pag. 361
19 FF 1975 I 1143, pag. 1143