Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 18 pagine

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della Confederazione. La parte della quota sollecitata dal FMI è remunerata alle condizioni di mercato.

La partecipazione agli AGC è stata approvata la prima volta con il decreto federale del 4 ottobre 19635 concernente la partecipazione della Svizzera ai provvedimenti monetari internazionali (in seguito: decreto sull’aiuto monetario). Gli AGC completano le risorse ordinarie limitate del FMI. Con gli AGC, i Paesi del G10 hanno messo a disposizione crediti pari a un massimo di 17 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP)6, circa 23,5 miliardi di franchi, a favore di situazioni di crisi straordinarie. All’epoca, il decreto federale del 1963 sull’aiuto monetario era stato concepito quale base legale per la partecipazione della Svizzera agli AGC del FMI. Esso prevedeva un accordo di associazione con il FMI. L’importo stanziato a quel tempo per l’aiuto monetario ammontava a 865 milioni di franchi, ossia, tenuto conto dell’inflazione, a 3,3 miliardi di franchi attuali. Dal 1984 la Svizzera è membro a pieno titolo degli AGC. Questa adesione non si fonda più sul decreto del 1963, bensì sul decreto federale del 14 dicembre 19837 che approva l’adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale.

In virtù del decreto federale del 18 dicembre 19978 che approva l’adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale, dal 1998 la Svizzera partecipa anche ai NAC. Quale accordo parallelo agli AGC, i NAC prevedono ulteriori mezzi per il superamento di una crisi. Con questo accordo i Paesi del G10 di allora e altri 14 partecipanti si sono impegnati a mettere a disposizione 34 miliardi di DSP (ca. 46,9 mia. di fr.). A seguito della crisi finanziaria i NAC sono stati aumentati a 367 miliardi di DSP (ca. 540 mia. di USD) e la cerchia dei partecipanti estesa a 36 membri. Gli AGC/NAC possono essere impiegati soltanto se le risorse ordinarie del FMI risultano insufficienti. La BNS è l’istituzione che partecipa agli AGC/NAC e i crediti che mette a disposizione non sono garantiti dalla Confederazione. I NAC devono essere rinnovati ogni cinque anni dal Consiglio esecutivo. L’8 maggio 2012, il Consiglio federale ha approvato l’ultima proroga di ulteriori cinque anni a partire dal 16 novembre 2012.

Tra il 1963 e il 2004 l’aiuto monetario ai sensi della LAMO è stato fornito anche sulla base del decreto del 4 ottobre 1963 sull’aiuto monetario, che è stato prorogato più volte e una volta anche modificato, in particolare per tenere conto delle mutevoli esigenze dell’aiuto monetario. Questo decreto fungeva da base per l’aiuto bilaterale alla bilancia dei pagamenti coordinato a livello internazionale. Ha inoltre permesso negli anni Settanta alla Svizzera di partecipare al cosiddetto «meccanismo di credito petrolifero» («oil facility») del FMI. Poi con l’insorgere della crisi del debito, negli anni Ottanta, i crediti di transizione della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) sono stati concessi prioritariamente ai Paesi in sviluppo fortemente indebitati. All’inizio degli anni Novanta, il decreto federale è servito soprattutto come base legale per la partecipazione svizzera agli aiuti di transizione e alla bilancia dei pagamenti concessi dagli Stati dell’OCSE ai Paesi dell’Europa centrale e orientale. Con la crisi messicana del 1994 e, più tardi, con la crisi finanziaria nei Paesi emergenti alla fine degli anni Novanta, il decreto è federale è stato di nuovo utilizzato come fondamento per la partecipazione svizzera a provvedimenti di aiuto coordinati

5FF 1963 II 1423

61 DSP corrisponde a 1,38 CHF, valuta 30.10.2015.

7 RS 941.15

8 RS 941.16