Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/40: Applicazione della decisione OMC riguardo alla concorrenza all'esportazione · 18 pagine

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finanziari e le trasmissioni di dati saranno emanate dal Consiglio federale in una nuova ordinanza, conformemente all’articolo 165c LAgr (utilizzo dei dati SIPA).

Come valore di riferimento viene utilizzata la quantità macinabile netta di cereali panificabili, lavati ed essiccati, fornita a uno dei circa 280 primi acquirenti. Ai fini del versamento dei supplementi per cereali si prevede, nel concreto, di rilevare presso i primi acquirenti (soprattutto i centri di raccolta dei cereali) i tipi di cereali, le quantità nette e le coordinate dei conti bancari degli agricoltori interessati per poi trasferire queste informazioni a un servizio centrale di raccolta dati ancora da definire. Questo servizio dovrà verificare la plausibilità dei dati, calcolare l’aliquota di contribuzione (fondi allocati/quantità nette di cereali fornite per la panificazione), determinare l’importo da versare per agricoltore e trasferire i dati all’UFAG, che si occuperà di effettuare i pagamenti. L’intero processo deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. Gli oneri del servizio di raccolta dati saranno coperti dai fondi destinati al nuovo supplemento per i cereali. Le istanze di controllo competenti – cioè innanzitutto il servizio di controllo interno dell’UFAG – sono responsabili della completezza e correttezza dei dati e dei pagamenti.

1.3.4 Semplificazione della procedura d’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo (modifica dell’ordinanza sulle dogane)

Alle aziende del settore alimentare può essere rilasciata già oggi un’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo, con cui possono procurarsi all’estero, in franchigia doganale9, le materie prime che intendono trasformare in beni alimentari d’esportazione. I produttori svizzeri di prodotti agricoli trasformati hanno diritto a un’autorizzazione se i contributi all’esportazione non bastano a compensare i maggiori costi delle materie prime svizzere o se «gli inconvenienti dovuti al prezzo (…) non possono essere compensati con altri provvedimenti» (art. 12 cpv. 3 della legge sulle dogane; RS 631.0). L’esistenza delle premesse necessarie viene appurata caso per caso nell’ambito di una procedura d’autorizzazione che prevede una consultazione, molto dispendiosa in termini amministrativi, dei settori e dei servizi federali interessati.

Con l’abolizione dei contributi all’esportazione, i latticini e i cereali che vengono attualmente esportati sotto forma di beni alimentari trasformati di cui ai capitoli doganali 15–2210 e che ancora danno diritto a tali contributi, saranno svantaggiati durevolmente e senza compensazioni a causa dei prezzi delle materie prime, più elevati. Per i latticini e cereali di base aventi attualmente diritto ai contributi11, le condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 3 LD sono quindi generalmente adempiute. Lo stesso varrà, a titolo complementare, per il latte scremato12 e per i seguenti tipi di cereali13: frumento, spelta, frumento segalato14 e segale15. Per queste materie prime, di conseguenza, il traffico di perfezionamento attivo finalizzato a ricavarne i suddetti prodotti trasformati sarà autorizzato senza che previamente siano consultate le organizzazioni

9 Oppure con diritto alla restituzione secondo l’art. 59 cpv. 3 lett. a della legge sulle dogane (LD; RS 631.0).

10 Secondo l’art. 1 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sui contributi all’esportazione, hanno oggi diritto a contributi soltanto i prodotti di base elencati ai capitoli 15-22 della tariffa doganale. Di conseguenza, la semplificazione della procedura d’autorizzazione per il perfezionamento attivo è prevista per gli stessi prodotti.

11 RS 632.111.723; cfr. tabella relativa all’articolo 1.

12 Linee tariffarie 0401.1010 e 0401.1090; durante la revisione dell’ordinanza sui contributi all’esportazione del 1° gennaio 2012, il latte scremato è stato eliminato dalla lista dei prodotti aventi diritto a contributi per ovviare a un’incoerenza tra la suddetta ordinanza e la lista di concessioni LIXSvizzera-Liechtenstein in ambito OMC. Con l’abolizione dei contributi all’esportazione quest’incoerenza scompare.

13 Questi tipi di cereali non sono prodotti di base aventi diritto a contributi. Per rafforzare i rendimenti di scala lungo la catena di creazione di valore, in particolare al primo livello di trasformazione, è opportuno assoggettare tutti i cereali panificabili alla procedura d’autorizzazione semplificata per il traffico di perfezionamento attivo.

14 Linee tariffarie 1001.9921 e 1001.9929

15 Linee tariffarie 1002.9021 e 1002.9029