Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/40: Applicazione della decisione OMC riguardo alla concorrenza all'esportazione · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

attualmente la base legale per la concessione di tali contributi, sia il capo terzo, che concerne i rimedi giuridici e le disposizioni penali di rilievo soltanto per i contributi all’esportazione, ma non per i dazi all’importazione. Negli altri articoli e nel titolo della legge verranno eliminati i rimandi ai contributi all’esportazione. Sarà inoltre introdotta una disposizione transitoria (articolo 10a) per garantire che i contributi concessi per le esportazioni effettuate prima della revisione possano essere conteggiati secondo il diritto previgente ancora per un dato periodo successivo alla sua entrata in vigore.

Per facilitare la transizione dal vecchio al nuovo sistema (cioè dai contributi all’esportazione secondo il diritto previgente al sostegno incentrato sui prodotti in ambito agricolo secondo la nuova legge), le modifiche legali proposte saranno poste in vigore contemporaneamente dal Consiglio federale con effetto a partire da un nuovo anno civile (obiettivo: 1° gennaio 2019, cfr. punto 1.3.1).

L’ordinanza concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati (ordinanza sui contributi all’esportazione del 23 novembre 20117, art. 9 cpv. 2) sancisce che «l’anno di contribuzione inizia il 1° dicembre dell’anno precedente e termina il 30 novembre dell’anno in corso». L’articolo 11 specifica che le domande per esportazioni effettuate tra dicembre dell’anno precedente e giugno dell’anno in corso possono essere inoltrate entro il 15 agosto dell’anno in corso. Se la revisione in questione entra in vigore come previsto con effetto dal 1° gennaio di un anno civile, secondo la disposizione transitoria della «legge sul cioccolato» riveduta (art. 10a) le domande per esportazioni effettuate in dicembre dell’ultimo anno di validità possono essere presentate entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Riducendo il termine di presentazione delle domande dal 15 agosto al 28 febbraio si intende evitare che i conteggi dei contributi per esportazioni effettuate nel mese di dicembre precedente il cambiamento di sistema si prolunghino fino alla seconda metà dell’anno successivo. Alle imprese esportatrici rimane comunque un periodo di due mesi per inoltrare le loro domande. Per finanziare i contributi alle esportazioni effettuate in dicembre dell’ultimo anno di validità non è necessario preventivare un apposito credito. Questo perché nel 2012, a seguito di un adeguamento in quell’anno di contribuzione, sono stati versati soltanto undici dodicesimi dell’importo previsto, mentre per il dodicesimo restante è stata integrata una delimitazione (di circa 5,8 milioni di franchi), che potrà essere usata per il suddetto mese di dicembre.

Per sovvenzioni in ambito agricolo l’anno di contribuzione corrisponde all’anno di preventivo e dura dal 1° gennaio al 31 dicembre. Di conseguenza, i mezzi da destinare alle nuove misure di sostegno incentrate sui prodotti dovranno essere preventivati a partire dall’entrata in vigore della modifica della legge sull’agricoltura.

7 L’ordinanza concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.723) e l’ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base (RS 632.111.723.1) contengono le disposizioni d’esecuzione sui contributi all’esportazione. Queste due ordinanze saranno abrogate con l’entrata in vigore della revisione della «legge sul cioccolato».