Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/40: Applicazione della decisione OMC riguardo alla concorrenza all'esportazione · 18 pagine

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1.3.3 Misure di sostegno incentrate sui prodotti: latte e cereali panificabili (modifica della legge sull’agricoltura)

1.3.3.1 Latte

Contesto

Ogni anno circa 22 000 produttori di latte immettono sul mercato 3,5 milioni di tonnellate di latte, il che equivale per questa materia prima a un grado di autoapprovvigionamento del 115 per cento (nel 2013). Più del 40 per cento viene trasformato in formaggio e quasi il 60 per cento viene utilizzato nel settore lattiero-caseario (compresi i prodotti di base per l’industria di trasformazione). Nel 2015 sono state esportate in base alla «legge sul cioccolato», 210 280 tonnellate di equivalenti latte.

Misura

Per compensare la pressione di mercato più elevata che i produttori di latte devono subire nel rifornire l’industria di trasformazione del latte, è prevista l’introduzione di un supplemento per il latte commerciale (supplemento per il latte). Negli anni 2014 e 2015 la quota dei fondi corrisposti per materie prime del latte ha raggiunto l’83,3 per cento dei mezzi finanziari destinati ai contributi all’esportazione. Se si considerano i 67,9 milioni previsti a tal fine nel piano finanziario, i supplementi per il latte corrispondono a un importo annuo di 56,6 milioni di franchi. A fronte di un volume di produzione di 1,7 milioni di tonnellate di latte all’anno (non trasformato in formaggio), questi stanziamenti bastano per indennizzare i produttori con un importo di circa 3 centesimi al chilo. Per poter versare il supplemento sull’intero volume di latte commerciale8, il supplemento per il latte trasformato in formaggio viene ridotto di conseguenza. L’importo corrispondente viene cioè trasferito dal budget relativo al supplemento per il latte trasformato in formaggio alla nuova voce di preventivo. A saldo, quindi, il sostegno a favore del latte trasformato in formaggio rimane uguale (15 centesimi al chilo). I mezzi disponibili per il nuovo supplemento (quota di latte rispetto ai fondi trasferiti dal budget per contributi all’esportazione) vengono impiegati in modo concentrato per ogni ambito della produzione lattiera che non è già sostenuta mediante il supplemento per il latte trasformato in formaggio. Il nuovo supplemento dovrà figurare in una voce di bilancio separata.

Per disciplinare il versamento del nuovo supplemento per il latte è previsto l’inserimento di un nuovo articolo (art. 40) nella legge sull’agricoltura (LAgr), mentre per la corrispondente riduzione del supplemento per il latte trasformato in formaggio sarà necessario adeguare l’articolo 38 capoverso 3 LAgr. L’esecuzione sarà specificata nell’ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL; RS 916.350.2).

Il nuovo supplemento sarà versato direttamente ai produttori di latte. Come per i supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati, i pagamenti saranno effettuati a cadenza mensile. La procedura di versamento e la relativa elaborazione dei dati avverranno nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati.

Nell’ambito dell’attuale mandato di prestazioni relativo ai compiti d’esecuzione di cui all’articolo 12 dell’ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, già oggi un servizio esterno all’amministrazione rileva i dati sulla produzione di latte mensile per chilo e produttore. Tutti i dati di base dei produttori di latte sono pertanto già memorizzati nella banca dati del latte (dbmilch.ch). Attraverso un’autodichiarazione, i produttori di latte potranno aggiungervi le coordinate dei loro conti bancari. In base al volume di latte commercializzato mensilmente sarà

8 Per motivi legati alla disponibilità dei dati non è possibile versare il nuovo supplemento ai produttori di latte soltanto per la quota non destinata alla caseificazione.