Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/40: Applicazione della decisione OMC riguardo alla concorrenza all'esportazione · 18 pagine

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finora diritto ai contributi. Questa semplificazione amministrativa consente all’industria alimentare di procurarsi in maniera pianificabile, in misura sufficiente e a prezzi concorrenziali le materie prime di cui necessita per produrre i suoi beni d’esportazione.

In questo modo le nuove condizioni quadro contribuiscono a rafforzare l’attrattiva della piazza svizzera per l’industria alimentare dopo l’abolizione dei contributi all’esportazione.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Uno dei provvedimenti volti a raggiungere l’obiettivo 3 del programma di legislatura 2015- 2019 («la Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce alla sua economia l’accesso ai mercati internazionali») consiste nell’adottare il messaggio concernente un eventuale accordo relativo ai negoziati di Doha (OMC) e nel modificare di conseguenza la legislazione nazionale. Il pacchetto di misure finalizzato ad attuare la decisione dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione corrisponde a un adeguamento del diritto nazionale in funzione di un risultato parziale del ciclo di Doha.

In corrispondenza dell’obiettivo 2 («la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività»), il programma di legislatura 2015- 2019 menziona il rapporto sullo sgravio amministrativo delle imprese. La semplificazione della procedura d’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo di latticini e cereali di base equivale all’attuazione di una delle misure proposte dal Consiglio federale fra le proposte di alleggerimento amministrativo.

5 Aspetti legali

5.1 Costituzionalità

Le disposizioni costituzionali menzionate nell’ingresso della stessa legge (comprese le note 1 e 2 a piè di pagina) formano la base delle nuove disposizioni degli articoli 38 capoverso 3, 40 e 55 LAgr .

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1 OMC

Il Capo secondo (Contributi all’esportazione) della «legge sul cioccolato» viene abrogato in adempimento della decisione ministeriale dell’OMC dello scorso dicembre 2015. Anche la semplificazione del traffico di perfezionamento attivo è compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera nell’ambito dell’OMC. In base all’articolo XVI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)19, alla nota 1 dell’articolo 1 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni19 e all’articolo 10.9 dell’Accordo dell’OMC sull’agevolazione degli scambi20, il traffico di perfezionamento attivo è ammesso, purché si svolga nel rispetto delle disposizioni pertinenti. Le nuove misure di sostegno incentrate sui prodotti per latte e cereali, da notificare all’OMC, si situano nell’ambito degli attuali limiti d’impegno della Svizzera relativi alle misure di supporto e sono pertanto compatibili in particolare con l’articolo 6.3 dell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura19.

L’attuazione del divieto di versare contributi all’esportazione sarà probabilmente seguita con attenzione dai partner commerciali della Svizzera, soprattutto nel timore di un suo eventuale

19 RS 0.632.20

20 FF 2015 1415. Questo accordo entra in vigore dopo che i due terzi dei membri dell’OMC lo hanno ratificato.