Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/40: Applicazione della decisione OMC riguardo alla concorrenza all'esportazione · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
Capo terzo: Rimedi giuridici e disposizioni penali
Questa sezione (titolo e articoli da 7 a 9) viene abrogata, dato che le disposizioni ivi contenute concernono esclusivamente i contributi all’esportazione.
Art. 9 Abrogazione del diritto anteriore
Questo articolo non è più necessario.
Art. 10a (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del…
Secondo il diritto vigente i contributi all’esportazione possono essere richiesti e conteggiati dopo che le esportazioni sono state effettivamente eseguite. Per disciplinare le domande di contributi che si riferiscono a esportazioni effettuate poco prima dell’entrata in vigore della «legge sul cioccolato» modificata, quest’ultima prevede una disposizione transitoria. Questa disposizione sancisce che i contributi per esportazioni effettuate prima della revisione possono essere richiesti secondo il diritto anteriore fino al 28 febbraio successivo all’entrata in vigore della revisione.
Art. 10 cpv. 1 e 2
Da questi capoversi viene eliminato il rinvio ai contributi all’esportazione, di modo che le relative disposizioni si riferiscano unicamente ai dati all’importazione.
2.2 Legge sull’agricoltura17
Art. 38 cpv. 3 Supplemento per il latte trasformato in formaggio
L’articolo 38 capoverso 3 definisce questo supplemento a 15 centesimi, una volta dedotto il supplemento versato per il latte commerciale fissato all’articolo 40. A saldo, quindi, il supporto a favore del latte trasformato in formaggio rimane invariato (ossia di 15 centesimi al chilogrammo).
Art. 40 (nuovo) Supplemento per il latte commerciale
Il nuovo articolo 40 autorizza la Confederazione a versare ai produttori un supplemento per il latte commerciale. Il Consiglio federale ne stabilisce le premesse e l’importo e, per creare le disposizioni d’esecuzione necessarie, adeguerà l’ordinanza sul sostegno del prezzo del latte. È prevista, inoltre, una verifica della definizione del latte commerciale nell’ordinanza sulla terminologia agricola (RS 910.91), dato che il supplemento non sarà pagato per il latte somministrato ai vitelli da allevamento o da ingrasso.
L’entità del supplemento per il latte commerciale si determina in base ai mezzi stanziati (al netto dei costi operativi e di sviluppo del servizio d’amministrazione) divisi per l’intero volume del latte commerciale immesso sul mercato.
Art. 55 (nuovo) Supplemento per i cereali
Il nuovo articolo 55 autorizza la Confederazione a versare ai produttori un supplemento per i cereali panificabili forniti ai primi acquirenti e conteggiati da questi ultimi secondo le condizioni di ritiro pertinenti. Poiché la legge stabilisce l’aliquota di contribuzione, non rimane a questo proposito alcun margine di manovra. A questo fine il Consiglio federale creerà le disposizioni d’esecuzione necessarie. Nella nuova ordinanza saranno fissati in particolare il volume avente diritto a supplementi e le procedure di notifica. L’aliquota di contribuzione per
17 LAgr del 29 aprile 1998; RS 910.1