Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/40: Applicazione della decisione OMC riguardo alla concorrenza all'esportazione · 18 pagine

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e gli uffici federali interessati di cui all’articolo 165 dell’ordinanza sulle dogane (OD; RS 631.01). Per le altre materie prime che non sono interessate dall’abolizione dei contributi all’esportazione la procedura di consultazione viene mantenuta.

Rinunciando alla consultazione, la procedura d’autorizzazione viene accelerata e resa più pianificabile per i richiedenti. In questo modo l’industria alimentare potrà produrre beni d’esportazione con materie prime ottenute a prezzi concorrenziali, il che compenserà parzialmente il calo di competitività che dovrà subire a seguito dell’abolizione dei contributi all’esportazione. Nel contesto dell’abolizione dei contributi all’esportazione, la semplificazione della procedura d’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo rappresenta quindi - oltre alla nuova tipologia di sostegno incentrata sui prodotti – un importante pilastro delle misure statali volte a salvaguardare la competitività internazionale della catena svizzera di valore dell’industria alimentare.

Questa misura non richiede una modifica della legge sulle dogane, dato che le premesse per l’autorizzazione del traffico di perfezionamento di cui all’articolo 12 capoverso 3 LD rimangono invariate. Sarà invece attuata nell’ordinanza sulle dogane, dove l’articolo 165 sarà precisato in funzione della situazione che verrà a crearsi dopo l’abolizione dei contributi all’esportazione. Il Consiglio federale porrà in vigore l’adeguamento dell’ordinanza sulle dogane contemporaneamente alle modifiche della «legge sul cioccolato» e della legge sull’agricoltura.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Legge federale su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati («legge sul cioccolato»)16

Titolo

Il titolo sarà adeguato, dato che in futuro la legge si limiterà a disciplinare l’importazione di prodotti agricoli trasformati.

Ingresso

L’ingresso rinvia ancora alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.). Sarà pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Agli articoli 28 e 31biscapoversi 2 e 3 lettera b vCost. corrispondono ora gli articoli 103 e 104 cpv. 2 e 133 della Costituzione federale vigente. Con l’abolizione dei contributi all’esportazione, la «legge sul cioccolato» si limiterà in futuro a disciplinare le misure di compensazione dei prezzi all’importazione. Non è tuttavia necessario adeguare la base costituzionale.

Capo secondo: Contributi all’esportazione

Questa sezione (titolo e articoli da 3 a 6) viene abrogata. Viene quindi meno la base legale per la concessione di contributi all’esportazione.

Art. 6a Rapporto

Nell’articolo sul rapporto e sull’approvazione viene eliminato il rinvio agli articoli abrogati. La disposizione viene quindi limitata alle misure concernenti i dazi all’importazione. L’articolo sarà inoltre provvisto di un titolo (analogamente agli altri articoli).

16 RS 632.111.72