Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/40: Applicazione della decisione OMC riguardo alla concorrenza all'esportazione · 18 pagine

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5.2.3 Altri accordi

Gli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera con Stati al di fuori dell’UE non ostacolano l’abrogazione del capo secondo della «legge sul cioccolato» né la semplificazione della procedura d’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, essi rimandano all’articolo XVI del GATT e all’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni27. Le spiegazioni enunciate al punto 5.2.1, quindi, valgono anche per questi accordi. Gli accordi agricoli bilaterali stipulati dalla Svizzera con Paesi terzi parallelamente a diversi ALS degli Stati dell’AELS non contengono di regola disposizioni specifiche sulle modalità di supporto interno28. La semplificazione della procedura d’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo è compatibile anche con gli accordi internazionali dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) sulla semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali29.

5.3 Subordinazione al freno alle spese

Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi l’anno richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera federale. I due nuovi articoli sui supplementi per il latte e i cereali (art. 40 e art. 55 LAgr) sono subordinati al freno alle spese.

27Al posto del rinvio all’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni, l’accordo di libero scambio con l’Autorità palestinese

contempla un divieto di sovvenzioni/aiuti simile all’ALS 72. Per questo accordo valgono quindi le spiegazioni fornite al punto 5.2.2.

28L’accordo con l’Unione doganale dell’Africa australe (SACU) contiene disposizioni specifiche sul supporto interno. Esse

si applicano, tuttavia, soltanto a prodotti che in virtù di quest’accordo beneficiano di concessioni doganali. Dato che l’accordo non prevede concessioni per latte e cereali provenienti dalla Svizzera, le disposizioni sul nuovo sostegno incentrato sui prodotti non sono rilevanti.

29 RS 0.631.20