Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/40: Applicazione della decisione OMC riguardo alla concorrenza all'esportazione · 18 pagine
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aggiramento21. Il rischio che siano intentate azioni legali presso l’OMC o introdotti dazi di compensazione non può essere completamente eliminato. Se, oltre alle misure d’accompagnamento previste, lo Stato appoggiasse soluzioni settoriali private a sostegno delle esportazioni – ad esempio estendendo provvedimenti di categoria a non membri, finanziando fondi settoriali (direttamente o indirettamente, tramite primi acquirenti o associazioni) o concedendo aiuti statali a livello d’esecuzione – ci sarebbe l’elevato rischio che queste soluzioni siano contestate in base alla legislazione dell’OMC22 e ritenute un aggiramento del divieto di applicare sovvenzioni all’esportazione. Sulle esportazioni di prodotti alimentari svizzera, inoltre, potrebbero essere applicate, delle contromisure unilaterali di dazi compensativi.
5.2.2 Unione europea (UE)
L’eliminazione del Capo secondo (Contributi all’esportazione) della «legge sul cioccolato» è compatibile con l’Accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea (ALS 72)23 e con il relativo Protocollo n. 224. Con la modifica della «legge sul cioccolato», le misure di compensazione dei prezzi nel commercio tra la Svizzera e l’UE previste in tale protocollo divengono prive d’oggetto, fatto che però non rende necessario alcun intervento.
Per quanto riguarda il nuovo sostegno incentrato sui prodotti per latte e cereali, indipendente dall’esportazione, i prodotti agricoli di base (a differenza dei prodotti agricoli trasformati) non sono oggetto dell’ALS 72 né del Protocollo n. 2, per cui questi due atti normativi non sono di per sé applicabili al sovvenzionamento di queste materie prime. I prodotti agricoli trasformati rientrano invece nel campo d’applicazione dell’ALS 72 e del Protocollo n. 2. Sostenere la produzione di latticini e cereali di base indipendentemente dalla loro destinazione finale non dovrebbe avere alcun impatto sui prodotti agricoli trasformati ed essere pertanto una misura compatibile con l’ALS 7225. Gli allegati 1 e 3 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo)26 non contemplano i cereali panificabili. Nell’ambito della produzione del latte, soltanto il formaggio rientra nel campo d’applicazione dell’accordo. Dal 1° giugno 2007 il commercio bilaterale di formaggio è completamente liberalizzato. Secondo l’articolo 4 dell’allegato 3, l’Unione europea e la Svizzera devono provvedere affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni. Dato che a saldo l’intero sostegno a favore del latte trasformato in formaggio rimane uguale (cfr. punto 1.3.3.1), il nuovo supplemento per il latte non avrà nessun impatto sul commercio di formaggio tra la Svizzera e l’UE. Le nuove misure di sostegno incentrate sui prodotti sono pertanto compatibili con l’accordo sull’agricoltura.
Anche il traffico di perfezionamento volto a trasformare i prodotti agricoli di base è compatibile con l’ALS 72, in particolare con l’articolo 23. Dato che la misura prevista consiste unicamente in una semplificazione della procedura d’autorizzazione, essa non falsa la concorrenza né rappresenta un aiuto pubblico ai sensi dell’articolo 23.
21Punto 9 della decisione ministeriale del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all’esportazione, art. 10 cpv. 1 dell’Accordo
sull’agricoltura dell’OMC, art. 3 cpv. 1 lett. a dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e art. XVI del GATT.
22In particolare l’art. 9 cpv. 1 lett. c dell’Accordo sull’agricoltura dell’OMC.
23 RS 0.632.401
24 RS 0.632.401.2
25In particolare l’articolo 23 capoverso 1 numero iii (aiuti statali)