Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine

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un’inchiesta secondo il diritto penale amministrativo e dunque ottenere informazioni bancarie. Nella prassi non cambia nulla. In questo caso specifico sono menzionati anche l’assistenza e l’istigazione a commettere tali atti per riprendere l’enunciato della LIFD.

Cpv. 6

Questa disposizione è stata prevista per impedire che il legislatore possa aggirare le norme definite nei capoversi precedenti e concedere in tal modo alle autorità ampie possibilità di ottenere informazioni sulla situazione finanziaria dei contribuenti grazie all’introduzione dello scambio automatico di informazioni a livello nazionale, per esempio mediante una modifica del diritto in materia d’imposta preventiva. Secondo questo capoverso non è dunque possibile trasmettere alcuna informazione concernente redditi di capitali mobili senza il consenso del beneficiario. Occorre precisare che la presente disposizione mira alle procedure finalizzate a garantire la riscossione delle imposte federali sul reddito e sulla sostanza, e dunque non limita l’accesso alle informazioni nel quadro di un procedimento penale ai sensi del capoverso 4.

Le prestazioni assicurative, anch’esse assoggettate all’imposta preventiva, non sono interessate da questo disciplinamento, perché il presente controprogetto si concentra sulle informazioni detenute dalle banche.

Proposta della minoranza (Birrer-Heimo, Bertschy, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Pardini, Schelbert)

La minoranza propone di stralciare questo capoverso, perché la sua formulazione sancirebbe nella Costituzione la forma del prelievo dell’imposta preventiva in modo troppo stretto, limitando eccessivamente le possibilità di revisione della legislazione. Ad esempio, non sarebbe possibile introdurre una forma di scambio automatico di informazioni a livello nazionale.

Cpv. 7

Questo capoverso prevede una deroga al principio di cui al capoverso 4 per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione delle banche relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Quest’eccezione consente di assicurare la conformità del diritto svizzero ai disciplinamenti internazionali. La disposizione è formulata in modo esaustivo, vale a dire che l’eccezione è valida esclusivamente per il riciclaggio di denaro.

Cpv. 8

Questo capoverso è direttamente legato al capoverso 7, poiché nelle situazioni che non riguardano infrazioni fiscali la legge disciplina le condizioni per derogare al diritto alla protezione della sfera finanziaria privata.