Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine
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sarebbe preminente rispetto all’articolo 190 Cost. (cfr. p. es. Hangartner/Looser, in: St. Galler Kommentar BV, art. 190 N 16). Inoltre non è prevista una clausola d’entrata in vigore delle nuove disposizioni: secondo l’articolo 195 Cost., la Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni.
3 Commento alle singole disposizioni
Cpv. 1–3
Come nel diritto vigente, il capoverso 1 contempla il diritto fondamentale alla protezione della sfera privata. Il capoverso 2 corrisponde al capoverso 1 della disposizione costituzionale vigente, ma include espressamente la protezione della sfera finanziaria privata nel novero dei diritti che possono essere dedotti dal diritto fondamentale alla protezione della sfera privata. Il capoverso 3 riprende testualmente la disposizione costituzionale vigente.
Proposta della minoranza (Pardini, Bertschy, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Schelbert)
La minoranza propone di stralciare questi capoversi e mantenere l’attuale disciplinamento costituzionale, perché ritiene che la protezione della sfera finanziaria privata sia già implicitamente contemplata nell’articolo 13 Cost. Conferendo un rilievo particolare alla protezione della sfera finanziaria privata, si correrebbe il rischio, ad esempio, che beneficiari dell’aiuto sociale invochino questo diritto per rifiutarsi di informare i servizi sociali competenti sulla loro situazione patrimoniale.
Cpv. 4
Questo capoverso definisce a quali condizioni, nell’ambito delle imposte dirette riscosse mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, le banche possono, su richiesta, trasmettere informazioni alle autorità in deroga al diritto fondamentale alla protezione della sfera privata. La disposizione è direttamente applicabile e prevale in tal modo sull’articolo 190 Cost. (cfr.
p. es. Hangartner/Looser, in: St. Galler Kommentar BV, art. 190 N 16).
Nella Costituzione il termine «banche» non è definito in modo più preciso. Secondo il disciplinamento nelle legislazioni tributarie in vigore, la definizione determinante di «banche» è quella contenuta nella legge sulle banche.
Il termine «relazione bancaria» non comprende soltanto il titolare di un conto bancario, bensì anche le persone con diritto di firma e in possesso di procura, nonché gli aventi economicamente diritto.
La disposizione prevede che, in determinate situazioni, la banca è legittimata e tenuta a trasmettere informazioni. Se tutte le condizioni per la trasmissione delle informazioni sono adempiute, la banca deve trasmettere tali