Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine
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informazioni. Se non è il caso, le banche non possono trasmettere alcuna informazione.
È superfluo specificare nella disposizione che la persona interessata può liberare la banca dall’obbligo di tutelare il segreto mediante una dichiarazione di consenso, perché è ovvio.
Per «imposte dirette» si intende in particolare le imposte federali e cantonali sul reddito e sull’utile e le imposte cantonali sulla sostanza, sul capitale e sugli utili immobiliari, come pure le imposte sulle successioni e sulle donazioni, sempre che adempiano i criteri delle imposte dirette.
Le informazioni interessate da questa disposizione sono quelle esplicitamente legate a una relazione d’affari con un cliente. Le informazioni che la banca detiene sui propri impiegati in qualità di datore di lavoro, come per esempio i certificati salariali, non rientrano in questo disciplinamento, neppure quando l’impiegato è un cliente della banca.
Le informazioni possono essere trasmesse soltanto in caso di sospetti fondati su gravi infrazioni fiscali nel quadro di un procedimento penale. La disposizione elenca le gravi infrazioni fiscali principali, ossia la frode fiscale, l’appropriazione indebita d’imposte alla fonte e i casi gravi di sottrazione d’imposta continuata. Si tratta di un’enumerazione non esaustiva, che è conforme alla legislazione vigente (art. 186, 187 e 190 LIFD e art. 59 LAID). Inoltre, la condizione che vi sia un procedimento penale consente di coprire tutte le procedure che possono portare alla trasmissione di informazioni bancarie secondo il diritto vigente.
È importante rilevare che, benché non esplicitamente menzionati, sono considerati gravi infrazioni fiscali anche l’assistenza e l’istigazione a commettere i reati summenzionati. Questo si può desumere dagli articoli 24 e 25 del Codice penale, che restano applicabili. Le condizioni per l’ottenimento di informazioni bancarie sono dunque date anche in caso di sospetto fondato di incitamento o di assistenza a commettere un’infrazione fiscale grave.
Proposta della minoranza (Pardini, Bertschy, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Schelbert)
La minoranza propone di stralciare i capoversi 4, 5, 7 e 8. La legislazione vigente garantisce una protezione adeguata della sfera finanziaria privata. Sancirla nella Costituzione restringerebbe i margini di manovra per elaborare in futuro revisioni dell’imposta preventiva o armonizzare il diritto fiscale.
Cpv. 5
Il capoverso 5 sancisce nella Costituzione la procedura particolare ai sensi dell’articolo 190 capoverso 1 LIFD, ossia che in caso di sospetti fondati di gravi infrazioni fiscali, il capo del DFF può autorizzare l’AFC a svolgere