Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine
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l’Associazione svizzera dei banchieri respinge il controprogetto in quanto teme nuovi conflitti con l’estero e non vuole che le banche diventino una sorta di longa manus delle autorità fiscali28.
La minoranza teme anche che disciplinare la frode fiscale e la sottrazione d’imposta nella Costituzione federale renda complicata, se non impossibile, un’eventuale futura revisione del diritto penale fiscale e della legge federale sull’imposta preventiva. Indirettamente il progetto definirebbe, disciplinando l’accesso ai dati bancari, la fattispecie della frode fiscale. Tuttavia, secondo i risultati della consultazione sulla revisione del diritto penale fiscale, a proposito della definizione della frode fiscale vi è la necessità di agire. La punizione parallela della sottrazione d’imposta e dell’uso di un documento falso per sottrarre un’imposta («frode fiscale») non è sensata dal punto di vista del diritto penale e la frode fiscale, punita in modo più severo, non deve necessariamente avere ripercussioni più gravi sulle casse dello Stato rispetto alla sottrazione d’imposta.
La minoranza giudica infine problematica l’introduzione del concetto di «sfera finanziaria privata». Di per sé questo non equivale a stabilire che le informazioni finanziarie sono dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge sulla protezione dei dati (LPD) 29, ma se il controprogetto fosse accettato il legislatore potrebbe essere indotto a far sua questa interpretazione. Se dovesse farlo, ciò non solo potrebbe ripercuotersi sull’elaborazione dei dati nei settori delle banche e della riscossione, ma potrebbe anche creare problemi nell’individuazione e nel perseguimento della truffa nell’ambito dell’aiuto sociale.
2.2 Descrizione generale del controprogetto e differenze rispetto all’iniziativa popolare
Il controprogetto diretto interessa principalmente tre punti:
1. la sfera finanziaria privata è menzionata esplicitamente come parte integrante della sfera privata;
2. le attuali disposizioni legislative concernenti le eccezioni al segreto bancario nel settore fiscale sono elevati al rango costituzionale;
3. si stabilisce esplicitamente che lo scambio automatico di informazioni in Svizzera non può essere introdotto nemmeno mediante una revisione della legislazione sull’imposta preventiva.
28 Comunicato stampa dell’Associazione dei banchieri del 20 aprile 2016 <http://www.swissbanking.org/home/standpunkte-link/medien/stellungnahme- 20160415.htm >
29 RS 235.1