Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine
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4 Ripercussioni finanziarie
Poiché si limita a sancire nella Costituzione il diritto vigente, il controprogetto non dovrebbe avere ripercussioni finanziarie dirette. Gli obblighi dei contribuenti e le possibilità per le autorità fiscali di acquisire informazioni bancarie restano invariati. Secondo la maggioranza, il timore che l’onestà fiscale dei cittadini si incrini è assolutamente infondato, perché il diritto vigente non subisce alcuna modifica. A suo avviso, non vi sarà dunque alcuna diminuzione delle entrate per Confederazione, Cantoni e Comuni né a breve né a lungo termine.
Secondo la minoranza, che non vuole alcun controprogetto, occorre mettere in conto ricadute negative sull’onestà fiscale. Negli scorsi anni i contribuenti svizzeri si sono ampiamente avvalsi della possibilità dell’autodenuncia esente da pena prevista per le imposte dirette, regolarizzando averi precedentemente non dichiarati. Questa evoluzione è stata favorita dalle discussioni condotte ultimamente sulla crescente trasparenza in ambito fiscale e dal rafforzamento dell’assistenza amministrativa internazionale. Se ora la Svizzera con una disposizione costituzionale contrastasse a livello nazionale questa tendenza, diminuirebbero le autodenunce e vi sarebbe un aumento dei nuovi casi di reati fiscali. La conseguenza sarebbe una diminuzione delle entrate per Confederazione, Cantoni e Comuni.
5 Rapporto con il diritto europeo e compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Secondo un’interpretazione oggettiva, visto che si limita a sancire nella Costituzione il diritto vigente e concerne esclusivamente le persone domiciliate o aventi sede in Svizzera, il controprogetto diretto non pone problemi in rapporto con il diritto europeo. Sempre secondo un’interpretazione oggettiva, anche gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare per quanto riguarda lo scambio automatico d’informazioni, non sono messi in questione. In effetti, le informazioni che la Svizzera trasmette all’estero non concernono imposte dirette riscosse mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, mentre le informazioni dall’estero sono trasmesse alla Svizzera non dalle banche, bensì da autorità estere.