Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine
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rivelato violando il segreto professionale oppure lo sfrutta per sé o per altri. La legge del 14 dicembre 199019 sull’imposta federale diretta (LIFD) e la legge del 14 dicembre 199020 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) prevedono che le autorità fiscali siano vincolate al segreto fiscale (art. 110 LIFD; art. 39 LAID). In altri termini, chiunque sia incaricato dell’esecuzione della legislazione fiscale è tenuto a conservare il segreto, con riserva dell’obbligo di informare, previsto da una disposizione legale federale o cantonale. Le eccezioni al segreto fiscale sono poche. A titolo esemplificativo si può citare l’articolo 34 CP che prevede che le autorità fiscali siano tenute a fornire informazioni alle autorità penali per determinare l’importo della pena.
Tutte queste basi legali garantiscono al cittadino che i dati che lo riguardano, eventualmente raccolti dall’amministrazione, siano trattati in modo riservato e non siano resi pubblici. Del resto, il segreto fiscale va oltre il segreto d’ufficio, ammettendo solo in misura limitata la trasmissione di informazioni alle autorità diverse da quelle fiscali. Le informazioni raccolte dalle autorità fiscali possono dunque essere impiegate molto raramente a scopi diversi da quelli fiscali. Si può dunque concludere che i dati forniti alle autorità fiscali beneficiano di una protezione molto ampia.
Le principali imposte dirette della Confederazione e dei Cantoni sono le loro imposte sul reddito e sull’utile, oltre alle imposte cantonali sulla sostanza, sul capitale e sugli utili immobiliari. Queste ultime sono rette, quanto all’accesso alle informazioni, dagli stessi principi applicabili alle imposte sul reddito e sull’utile.
Imposte federali e cantonali sul reddito e sull’utile
Procedura di tassazione – nessun accesso alle informazioni bancarie
Nell’ambito della procedura di tassazione delle imposte dirette, tutte le leggi tributarie svizzere precisano che il contribuente deve fare tutto il necessario per assicurare una tassazione completa ed esatta (art. 26 cpv. 1 LIFD; art. 42 cpv. 1 LAID). In altri termini, il contribuente deve dichiarare tutti gli elementi dei propri redditi e della propria sostanza e fornire i relativi giustificativi. Ciò vale per tutti gli elementi della sostanza, compresi quelli detenuti presso le banche. Si tratta della cosiddetta tassazione mista, alla quale collaborano il contribuente e l’amministrazione. Tuttavia, nell’ambito della procedura di tassazione le autorità fiscali non possono chiedere alcuna informazione alle banche contro la volontà del contribuente.
Procedura penale
Per quanto concerne la repressione delle infrazioni in materia di imposte dirette, l’accesso alle informazioni riguardanti il contribuente dipende dalla
19 RS 642.11
20 RS 642.14