Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine

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6Le condizioni di cui ai capoversi 4 e 5 si applicano per analogia alle informazioni che possono essere fornite alle autorità in relazione a imposte indirette.

7La legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite informazioni in relazione a questioni che non rientrano nell’ambito fiscale.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 n. 114 (nuovo)

11. Disposizione transitoria dell’art. 13 (Protezione della sfera privata)

1L’articolo 13, così come modificato, entra in vigore con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

2L’articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoverso 4 è determinante per tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

3Entro tre anni il legislatore adegua le leggi all’articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoversi 4‒

7. Entro un anno il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie relative all’articolo 13 capoversi 4 e 5 che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.

Ai sensi dell’articolo 100 della legge sul Parlamento5 (LParl), l’Assemblea federale decide in merito all’iniziativa popolare entro il 25 marzo 2017.

1.1.2 Scopi dell’iniziativa

L’iniziativa mira a estendere nella Costituzione federale il diritto fondamentale alla protezione della sfera privata includendo la sfera finanziaria privata. Essa stabilisce inoltre in maniera esaustiva le condizioni alle quali è possibile derogare, in ambito fiscale, al diritto alla protezione della sfera privata6. L’iniziativa si prefigge di salvaguardare il segreto bancario in Svizzera e di contrastare la tendenza internazionale a facilitare l’accesso ai dati finanziari. In particolare intende impedire una futura

4Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla

Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

5 RS 171.10

6 FF 2015 5756