Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine

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Per quanto concerne gli scopi perseguiti, il controprogetto diretto è molto vicino all’iniziativa, ma non si spinge oltre le disposizioni del diritto vigente. Risultano comunque alcune differenze tra iniziativa e controprogetto, illustrate qui di seguito (vedi anche la tabella sinottica nell’allegato).

- Contrariamente al testo dell’iniziativa, nel controprogetto le

disposizioni sull’obbligo d’informazione non hanno per oggetto terzi bensì soltanto le banche. Il termine terzi lascia un ampio margine interpretativo per capire di chi si tratti. Il termine banche è invece menzionato nell’articolo 98 Cost. ed è definito nella legge sulle banche, di modo che non dovrebbero porsi problemi di interpretazione.

- L’iniziativa prevede che le disposizioni relative alle infrazioni fiscali

siano applicabili nell’ambito delle imposte dirette e indirette, mentre il controprogetto si limita alle imposte dirette. L’imposta sul valore aggiunto, per esempio, non sarebbe interessata dal controprogetto.

- Fra le gravi infrazioni fiscali il controprogetto annovera anche

l’appropriazione indebita d’imposte alla fonte, non contemplata dall’iniziativa. A questo proposito il controprogetto corrisponde alle attuali disposizioni in materia di diritto penale fiscale contenute nella legge federale sull’imposta federale diretta, nella quale si elencano la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta, la frode fiscale e l’appropriazione indebita d’imposte alla fonte (art. 175, 176, 186 e 187 LIFD). Inoltre, inserendo l’espressione in particolare nel testo del controprogetto l’elenco non è esaustivo, il che permetterebbe al legislatore di estendere in sede legislativa l’elenco delle gravi infrazioni fiscali.

- Secondo il controprogetto, che corrisponde alla situazione attuale (art.

190 LIFD30), in caso di sospetto fondato di gravi infrazioni fiscali il capo del Dipartimento federale delle finanze può decidere lo svolgimento di un’inchiesta. L’iniziativa prevede invece che un tribunale debba decidere se sussiste un sospetto fondato.

- Il controprogetto eccettua esplicitamente dalle nuove disposizioni

l’obbligo di comunicazione delle banche in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Secondo il messaggio del Consiglio federale, nell’iniziativa questo aspetto non è chiaro31.

- L’iniziativa contiene disposizioni transitorie che concedono al

legislatore e al Consiglio federale il tempo necessario, rispettivamente, per adeguare le leggi ai nuovi capoversi 4–7 ed emanare le disposizioni esecutive. Il controprogetto rinuncia a disposizioni transitorie poiché i capoversi 4–8 sono formulati in modo preciso e devono essere applicati direttamente dalle autorità preposte all’esecuzione. In tal modo la nuova disposizione costituzionale

30 RS 642.11

31 FF 2015 5784 segg.